RISPOSTA
Alla luce di quanto riferito e salva la necessità di approfondimenti del caso di specie, si osserva che non pare sussistere quella eccezionale situazione di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica che giustificherebbe l’ordinanza contingibile e urgente. Giova così soffermarsi sul potere di ordinare lo sgombero dei rifiuti per il quale è stata predisposta una apposita norma contenuta nel t.u. ambiente (d.lgs. 152/2006, art. 192 che ha sostituito e riprodotto la precedente norma dell’art. 14 d.lgs. 22/1997, noto come “Decreto Ronchi”).
Quanto all’individuazione dell’esatta natura giuridica dell’ordinanza di sgombero, si rivela decisivo l’orientamento della giurisprudenza (tra le ultime, T.A.R. Veneto, sez. III, 29 settembre 2009 n. 2454) secondo cui non è configurabile la natura contingibile e urgente di tale provvedimento. Si deve rammentare che con l’espressione contingibilità delle ordinanza si indica l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica. Trattasi come ritiene autorevole interprete (Cons. giust. amm., 2 marzo 2007 n. 97) le cui riflessioni meriterebbero di essere diffuse per la formazione degli operatori amministrativi, di accadimenti accidentali e casuali che si pongono fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi ma che, in quanto non evitabili, richiedono un intervento immediato e urgente per sanare o frenare la causa eccezionale verificatasi. In tali casi il sindaco deve dare adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento extra ordinem (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13.12.1999 n. 1844). In tal senso ed in armonia con una tradizionale configurazione, già l’art. 38 della legge n. 142/1990 (ora art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000) attribuiva al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l’incolumità dei cittadini”.
Tali ordinanze, pertanto, si caratterizzano per l’assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza. Onde assicurare, tuttavia, il rispetto del principio di legalità, la giurisprudenza ha spesso avuto modo di chiarire che l’esercizio di tale potere è legato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione nonché l’insussistenza di altri poteri per fronteggiare la situazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen.30 luglio 2007, n. 10; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2007, n. 2109;
Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210). Può così legittimamente concludersi nel senso che il potere di ordinanza di rimozione dei rifiuti, oggi previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze d’urgenza disciplinate dall’art. 54 d.lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali). In altri termini, il citato art. 192 delinea un’ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, per la quale è necessaria in primo luogo l’imputazione per i responsabili, a titolo di dolo o colpa, del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge. Ma la competenza rimane pur sempre del sindaco, in linea con una continuità normativa in materia. Tale affermazione acquista ulteriore rilievo se si considera che tutti i precedenti dati normativi, hanno espressamente attribuito al sindaco la titolarità del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifi uti, rispettivamente agli artt. 12 del d.P.R. 915/1982, 13 del d.lgs. 22/1997 e 191 del d.lgs. 152/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061). Il potere d’urgenza, invero, spetta anche al Presidente della Giunta Regionale oppure al Presidente della Provincia (cfr. art. 191 del d.lgs. 152/2006).
Tutto ciò premesso, è perciò possibile segnalare che, con riferimento all’individuazione dell’organo competente, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000, all’adozione dell’ordinanza di sgombero in parola è costante l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’adozione dell’ordinanza di rimozione rifi uti rientra nella competenza del sindaco, in quanto la norma dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 è norma speciale che prevale sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 267/2000. Pertanto, va esclusa nel caso di specie e con riferimento al quesito posto, la competenza del dirigente.
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