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Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiut

Pubblicato il 21/02/2012
Pubblicato in: Rifiuti

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari, Sezione 1

Sentenza 5 gennaio 2012, n. 33
Massima redazionale

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma - Giurisdizione - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Concreta attività di gestione in senso stretto - Determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti - Cognizione del Giudice Amministrativo Regionale.

Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo Regionale sulla impugnazione della delibera di determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. La norma derogatoria della competenza, di cui all'art. 135, comma primo, lett. e), in relazione all'art. 14, comma primo, del codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010, secondo cui è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, concerne, invero, la concreta attività di gestione in senso stretto del ciclo di rifiuti e non già atti e procedimenti solo indirettamente collegati a quella attività, quali le procedure di gara. A maggior ragione, dunque, esulano dalla competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie concernenti le tariffe del servizio.

PUBBLICAZIONE - Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

Sentenza 5 gennaio 2012, n. 33
Integrale

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: GIURISDIZIONE - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA COMPLESSIVA AZIONE DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI - CONCRETA ATTIVITÀ DI GESTIONE IN SENSO STRETTO - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2011, proposto dalla Am. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Vi.Op., con domicilio eletto in Bari, via (...);

contro

Consorzio ATO Rifiuti Ba/(...), rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Se., con domicilio eletto in Bari, via (...);

Comune di Terlizzi;

Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Do.Cu. e Is.Pa., con domicilio eletto presso l’avv. Ra.De. in Bari, via (...);

per l'annullamento

della delibera n. 22 del 30.11.2010 del Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/(...), comunicata il 17.12.2010 di determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nel terzo lotto della discarica di Trani, e di ogni determinazione contenuta nella citata delibera, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio ATO Rifiuti Ba/(...) e del Comune di Barletta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Vi.Op. e Gi.Se., anche in sostituzione degli avv.ti Do.Cu. e Is.Pa.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

A. La Am. S.p.A. riferisce di gestire la discarica di Trani, il cui terzo lotto è stato autorizzato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti 29 dicembre 2004 n. 350.

Alla stregua del menzionato decreto il Consorzio ATO Rifiuti bacino BA/(...) doveva determinare la tariffa di smaltimento per il III lotto da liquidare sin dalla sua entrata in servizio (di fatto dal 12 maggio 2008).

Nonostante le molte sollecitazioni in tal senso, solo a seguito dell'atto di diffida notificato dalla società il 14 ottobre 2010, l’ATO concludeva il relativo procedimento con la deliberazione dell'assemblea 30 novembre 2010 n. 22, che la Am. impugna per violazione di norme ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti il consorzio ATO Rifiuti bacino BA/(...) e il Comune di Barletta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 9 novembre 2011.

B.1. La controversia riguarda la tariffa relativa allo smaltimento in discarica di rifiuti indifferenziati.

Devessere perciò verificata la competenza di questo Tribunale poiché, in base all'articolo 135, comma primo, lett. e), in relazione all'art. 14, comma primo, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art. 133, comma primo, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a "... le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...".

È da osservarsi però che la succitata norma derogatoria della competenza concerne la concreta attività di gestione in senso stretto del ciclo di rifiuti e non atti e procedimenti solo indirettamente collegati a quella attività, quali le procedure di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 26 gennaio 2011, n. 586); a maggior ragione, dunque, esulano dalla competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie concernenti le tariffe del servizio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 luglio 2011 n. 3623; 26 settembre 2011 n. 4489).

B.2. La società contesta l'atto di determinazione della nuova tariffa in relazione a tre punti:

- il quantum della tariffa stessa, come calcolato a seguito dell'innalzamento del coefficiente di compattazione;

- la destinazione al Consorzio del 30% delle spese amministrative inglobate nella tariffa stessa;

- la stabilita validità della tariffa per l'anno 2010 (dal I dicembre 2010), mentre la medesima sarebbe stata d’applicare anche ai due anni precedenti.

La delibera impugnata è palesemente illegittima.

Come denunciato dalla compagine istante, le singole determinazioni non sono sorrette da un’adeguata motivazione (sebbene soprattutto la difesa dell'ATO abbia cercato d’introdurre scarni quanto inammissibili dati postumi tesi ad integrare tale lacuna), non ricavabile neppure per relationem, dato che anche l'istruttoria si presenta incongrua se non addirittura assente.

In particolare, per quanto riguarda il calcolo della tariffa, si legge nella delibera che, dopo la predisposizione della stessa, effettuata dal Dirigente tecnico del Consorzio

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