La direttiva entrera` in vigore il 12 dicembre 2008 e dovra` essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010.
Tra le principali novita` introdotte si segnalano le definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria, concetti gia` previsti dalla legislazione italiana, ma fino ad ora non recepiti a livello comunitario.
In particolare, per sottoprodotto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non e` la produzione di tale articolo, purche`:
- vi sia certezza del riutilizzo;
- il riutilizzo possa avvenire direttamente;
- la sostanza o l`oggetto sia prodotta come parte integrante di un processo di produzione;
- l`ulteriore utilizzo sia legale.
Viene, inoltre, escluso dall`ambito di applicazione della direttiva stessa e quindi dal regime dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attivita` di costruzione, ove sia certo che il materiale sara` utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e` stato scavato.
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