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Ordinanza di abbattimento di un pino condominiale: sì all'accesso agli atti da parte dei condomini

Pubblicato il 11/07/2016

di Massimiliano Atelli

Con sentenza 21 giugno 2016, n. 7232, la Sezione II bis del Tar Lazioha riconosciuto il diritto dei condomini di accedere al parere tecnico suffragante l'ordinanza sindacale che ha intimato il taglio di un pino collocato nel piazzale privato, ad uso pubblico, di un condominio, ordinando all’amministratore di condominio di provvedere a proprie spese all’abbattimento e allo smaltimento dell’albero.

Formatosi il silenzio rigetto sull'istanza di accesso presentata da alcuni condomini riguardo a detto parere, sul ricorso teso a dimostrare l’illegittimità di siffatto silenzio e ad accertare il diritto dei condomini ad ottenere l’ostensione dei documenti richiesti, il Tar Lazio ha rilevato che, sotto un profilo soggettivo, i ricorrenti, quali abitanti del condominio nel cui cortile era ubicato l’albero abbattuto, hanno una posizione qualificata rispetto ai documenti richiesti, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241 del 1990.

Il caso

Nella specie, con ordinanza sindacale, sulla scorta di un parere tecnico di un agronomo acquisito dall’Amministrazione comunale (attestante l'esistenza di uno stato di pericolo), veniva ordinato il taglio di un pino collocato nel piazzale privato ad uso pubblico di un condominio, intimandosi all’amministratore di condominio di provvedere a proprie spese all’abbattimento e allo smaltimento dell’albero. A fronte di ciò, alcuni condomini insorgevano, facendo istanza di accesso al parere dell'agronomo.

Argomenti, spunti e considerazioni

La decisione del Tar Lazio persuade.

Non vi può infatti essere alcun dubbio che, sotto un profilo soggettivo, i ricorrenti, quali condomini del condominio nel cui cortile è ubicato l’albero, hanno una posizione qualificata rispetto ai documenti richiesti, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241 del 1990. Essi hanno dunque senz'altro diritto ad accedere al parere, per promuovere (previe controperizie, naturalmente) tutte le azioni ammissibili, anche di tipo risarcitorio, ove lo stato di pericolo che ha spinto all'abbattimento fosse solo asserito e non reale.

Ciò perché, come è sempre più diffusamente avvertito, un condominio con o senza albero non è la stessa cosa. A fortiori, non lo è quando - come in molti casi - si tratti di albero che, per le sue caratteristiche (longevità, ampiezza della chioma, etc.) abbia finito con il tempo per «segnare» lo stato dei luoghi, influendo fortemente sullo skyline. Il che non è sempre solo una questione affettiva, ma tende sempre più, specie nelle grandi città, a divenire anche una questione di accrescimento del potenziale di vendita dell'immobile.

 


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