Articolo a cura dell'arch. Maurizio Diano
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. L’elenco contiene i primi 18 Enti autorizzati dal Ministero secondo quanto previsto dal Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (Dpr 75/2013).
Si tratta di 3 Università (Napoli, Roma Tre, Firenze), 9 Collegi dei Geometri (di cui 4 toscani), 4 Ordini degli Ingegneri e 2 Collegi dei Periti industriali che potranno formare i tecnici e rilasciare loro la qualifica di certificatore energetico degli edifici.
Dopo le modifiche introdotte dal decreto Destinazione Italia, il corso deve durare almeno 80 ore (erano 64) ma, è obbligatorio solo per determinate classi di Laurea e Diplomi. Si è infatti ampliata la platea delle lauree e diplomi che fanno bypassare i percorsi formativi. La maggior parte dei professionisti, di fatto, potrà evitare i corsi.
Le novità sono contenute nel ddl Destinazione Italia, che modifica il Dpr 75/2013, “Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici”, rivedendo non solo la durata dei corsi di formazione, ma aumentando anche le lauree ed i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla qualifica senza dover affrontare una formazione supplementare.
In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
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