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Certificazione energetica degli edifici - NUOVO APE DAL 1° OTTOBRE 2015

Pubblicato il 07/10/2015

Entrano in vigore le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica, le nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici.

Le novità sono contenute nei due Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso, relativi agli schemi di relazione tecnica di progetto, in vigore dal 16 luglio scorso.

Il DM “Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici” definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Il DM “Schemi di relazione tecnica di progetto” definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

Il DM Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, contiene:

- la nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica;

- le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare e il nuovo format dell’APE;

- le formalità da rispettare e il nuovo format per gli annunci commerciali;

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e la sua trasmissione alla Regione;

- i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.

Il decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale definendo quindi Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni; un sistema informativo per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici.

La disciplina di dettaglio si applica soltanto nelle Regioni e/o Provincie autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica e in quelle che, pur avendo legiferato in materia, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE.

Non si applica invece nelle Regioni e/o Provincie autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme alla direttiva 2010/31/UE; è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti, nell’ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale, l’onere di intraprendere misure atte a favorire, entro il 1° ottobre 2017, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida approvate con il DM 26 giugno 2015.

Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE)

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).

È confermata la validità di 10 anni dell’APE. Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori(multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

(f.te www.edilportale.com)


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