L’agenzia delle Entrate ha diffuso la risoluzione 114/E del 31 dicembre 2012 per portare un po’ di chiarezza sull a norma relativa ai fabbricati di valore storico - artistico; il Dl 16/2012, infatti, ha innovato gli articoli 37, 90 e 144 del Tuir e, inoltre, ha modificato anche l’articolo 13 del Dl 201/2011 in tema di Imu, ma il risultato di tali cambiamenti è disomogen eo e suscettibile di interpretazioni ambigue.
La risoluzione 114/E, così, ha chiarito che ai fini Ires, il reddito dei fabbricati storico - artistici è costituito dal loro “reddito medio ordinario”, ossia dal valore della rendita catastale rivalutata e poi r idotta del 50%. Questo nel caso in cui gli immobili siano sfitti; qualora invece siano dati in locazione, allora il reddito è dato dalla somma maggiore tra il reddito medio ordinario e l’ammontare del canone d’affitto ridotto del 35%.
Insomma, si evidenzia che la base di partenza per il reddito dei fabbricati di valore rimane sempre e comunque la rendita catastale rivalutata e ridotta della metà. Ai fini Irpef, la risoluzione 144/E ha chiarito che i criteri di calcolo suindicati si applicano anche nei casi in cui il proprietario di tali immobili sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di un’attività d’impresa.
E valgono anche per gli immobili posseduti da società o enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da enti non commerciali non residenti.
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