Controlli ridotti sulle caldaie e sugli impianti di condizionamento estivo, ispezioni condotte da tecnici qualificati e indipendenti, istituzione del catasto degli impianti termici e nuovi limiti di accensione giornalieri per le diverse zone climatiche del Paese. Sono le novità contenute nel regolamento per gli impianti termici estivi e invernali che il Governo si appresta a varare in attuazione della direttiva 2002/91/Ce sull’efficienza energetica in edilizia e in risposta al monito giunto da Bruxelles.
Lo schema di provvedimento (anch’esso all’esame del Consiglio dei ministri al momento della chiusura di questo numero) limita l’obbligo di ispezioni per la verifica dell’efficienza agli impianti termici al di sopra dei 100 kW, mentre per i più piccoli sarà sufficiente il documento inviato dal manutentore o dal terzo responsabile. Il provvedimento – che incide sui Dpr 59/2009 e 412/93 – modifica, inoltre, la tabella sulla periodicità dei controlli sull’efficienza energetica in base alla potenza: la cadenza sarà ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e di 4 anni per quelli a gas, metano o gpl. In caso di potenza termica superiore (o uguale) a 100 kW i tempi saranno dimezzati.
Il decreto, inoltre, abroga l’art. 11 del Dpr 412/93 e stabilisce nuove regole per il responsabile dell’impianto e si amplia i casi in cui sarà possibile la delega al «terzo responsabile». Nei condomini (o negli edifici con un unico proprietario) l’amministratore o il proprietario saranno tenuti a esporre una scheda con tempi di accensione dell’impianto, recapito del responsabile, codice assegnato dal Catasto degli impianti termici.
Proprio il catasto è un’altra delle novità in arrivo: la lista degli impianti dovrà essere messa a punto e gestita dalle Regioni, che entro la fine del 2014 dovranno presentare ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente una relazione sullo stato degli impianti e nasce dalla procedura d’infrazione in corso per il non completorecepimento della direttiva 2002/91/Ce. Fissati, infine, i valori minimi per il raffrescamento estivo: la media ponderata delle temperature nei singoli ambienti non potrà scendere sotto i 26 gradi (con -2° di tolleranza).
(Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 18.02.2013, n. 7)
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