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Catasto: dal 1 luglio 2025 frazionamenti solo online.

Pubblicato il 12/05/2025
Pubblicato in: Catasto
Catasto: dal 1 luglio 2025 frazionamenti solo online.

Redazione

Nel più ampio contesto della semplificazione degli adempimenti correlati ai trasferimenti immobiliari, il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha previsto, all’articolo 25, una modalità semplificata telematica per il deposito dei frazionamenti catastali presso i Comuni, adempimento disposto dall’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per finalità di contrasto alla lottizzazione abusiva.

Attualmente i frazionamenti vengono eseguiti tramite la procedura Pregeo, gestita dall'Agenzia delle Entrate, e successivamente i professionisti provvedono al deposito dell’atto di aggiornamento presso il Comune competente e ne attestano l’avvenuto deposito, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede all’approvazione di tali atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi catastali. Conseguentemente, ai fini del riscontro dell’avvenuto deposito, tutti gli atti telematici per i quali i tecnici redattori forniscono la predetta attestazione sono resi disponibili - successivamente alla loro approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate - a ciascun Comune sul Portale per i Comuni, con cadenza giornaliera.

A decorrere dal 1° luglio 2025, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, sono effettuati mediante deposito, a cura dell’Agenzia delle entrate, su un’area dedicata del Portale per i Comuni.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e fino alla attivazione delle ulteriori o alternative modalità telematiche di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, le comunicazioni di avvenuto deposito sono effettuate in via esclusiva dall’Agenzia delle entrate al Comune competente per territorio, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo – come individuato dall’Agenzia delle entrate, ed eventualmente indicato dallo stesso Comune, mediante apposita funzionalità resa disponibile sul Portale per i Comuni.


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