Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

vincolanti gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite

Pubblicato il 15/02/2010
Pubblicato in: Sentenze
Devono essere considerate vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e delle quote di partecipazione.

la necessità di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese risponde alle seguenti esigenze pubbliche:a) conoscenza preventiva di chi sarà il soggetto che esegue il servizio b) agevole verifica della competenza tecnica dell’esecutore c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. articolando i seguenti motivi:
a) inammissibilità del ricorso di primo grado avverso il provvedimento di aggiudicazione per mancato superamento della prova di resistenza da parte dell’impresa esclusa;
b) error in iudicando per erronea e falsa applicazione dell’art. 37, d.lgs. n. 163 del 2006 – c.d. codice dei contratti pubblici - in quanto tale disposizione: I) non è applicabile direttamente alle gare per la scelta dei concessionari di pubblici servizi (ex art. 30 del codice dei contratti; II) non è richiamata nella sua interezza dalla lex specialis; III) è applicabile solo nella parte concernente i raggruppamenti orizzontali (art. 37, co. 2); IV) introduce oneri che afferiscono esclusivamente alla fase dell’esecuzione del rapporto ed ai soli fini di organizzazione interna delle imprese e della ripartizione dei proventi.
Qual è il parere dell’adito giudice di appello del Consiglio di Stato?

L’appello è infondato e deve essere respinto.
8.1. Il primo motivo è sicuramente inaccoglibile alla luce dei principi – da cui la sezione non intende discostarsi – forgiati dall’adunanza plenaria di questo Consiglio secondo cui sussiste l’interesse dell’impresa legittimamente esclusa da una gara di appalto ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione all’impresa concorrente, ove le imprese rimaste in gara siano solo due (cfr. decisione n. 11 del 2008).
8.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
In primo luogo và premesso che nel particolare caso di specie è irrilevante discettare sull’applicabilità diretta dell’art. 37 cit. alla gara per la scelta del concessionario di pubblico servizio, atteso il puntuale richiamo che a questo articolo, nella sua interezza, hanno effettuato il punto III.1.3) del bando ed il punto J del disciplinare di gara.
Conviene riportare, per chiarezza espositiva, le norme di cui si lamenta la violazione da parte dell’impresa aggiudicataria e della stazione appaltante.
Il 4° comma del menzionato articolo 37 così recita: <<Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati>>.
Il comma 13 del medesimo articolo statuisce che: <<I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento>>.
La chiarezza del tenore letterale delle riportate disposizioni impone di considerare vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e delle quote di partecipazione.
Tale obbligo è espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie, cfr. Cons. St., sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98, rese su fattispecie governate dalle analoghe, ma non identiche, disposizioni sancite dal d.lgs. n. 157 del 1995).
Dal punto di vista sostanziale la necessità di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese risponde alle seguenti esigenze pubbliche:
a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile;
b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;
c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando.
9. In conclusione l’appello deve essere respinto.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 744 del 12  febbraio 2010, emessa dal Consiglio di Stato
 Allegati
Scarica


Utilità