Nellla sentenza si afferma che per il personale dirigenziale non addetto ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo o che ricopra posti apicali, i meccanismi di decadenza automatica, o meramente discrezionale, sono incompatibili con l’art. 97 Cost. (come già affermato dalle sentenze n. 228 e n. 124 del 2011, n. 224 del 2010, n. 104 e n. 103 del 2007).
Nello specifico l’art. 2, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di spoils system viola i principi posti dagli artt. 3, 97 e 98 Cost., prevedendo un meccanismo di decadenza automatica da incarico dirigenziale che incide negativamente sul buon andamento dell’amministrazione e lede al contempo, in modo irragionevole, la tutela dell’affidamento che i lavoratori interessati riponevano sulla naturale durata dell’incarico dirigenziale e quindi del rapporto di lavoro a tempo determinato ad esso connesso.
La norma non trova ragioni giustificatrici nell’art. 81 Cost. e non comporta «un immediato risparmio» nell’ambito della più generale opera di revisione della spesa pubblica, ma è una disposizione di carattere ordinamentale che non determina effetti finanziari di riduzione della spesa pubblica.
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