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Va osservato che l’art. 87 del D. Lgs. n. 163 del 2006 prevede che...

Pubblicato il 01/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
Va osservato che l’art. 87 del D. Lgs. n. 163 del 2006 prevede che, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Dette giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, tra l’altro, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi.

Le giustificazioni di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 163 del 2006 debbono consistere in elaborati più o meno completi, riportanti la scomposizione dell'offerta economica nelle varie voci che la compongono, i quali però, per essere ritenuti fondati, non debbono risolversi in asserzioni meramente apodittiche o fare generico riferimento a benefici fiscali o contributivi, a favorevoli condizioni di mercato, e così via, ma devono essere corredati da idonea documentazione giustificativa (contratti, impegni negoziali, fatture ecc. ..).

Non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni e sono ammesse giustificazioni sopravvenute, nonché compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e, a tale momento, dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146).
Il relativo giudizio costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, o fondate su insufficiente motivazione, ovvero affette da errori di fatto (Cons. St., sez. V, 22 settembre 2009, n. 5642; Sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1658; Sez. V, 20 settembre 2005 n. 4856; Sez. VI, 7 settembre 2006 n. 5191).

Osserva il Collegio che, come evidenziato dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 20 del 20.2.2008, il valore di € 1.480.000,00 non illogicamente è stato ritenuto ingiustificato, innanzi tutto in base alla condivisibile osservazione che era ottenibile grazie a percentuali di sconto praticate dalla ditta Confezioni Umbre, condizionate tuttavia a termini e modalità di pagamento, il cui mancato rispetto, sempre possibile in ogni transazione commerciale, comporterebbe l’applicazione del prezzo pieno, con possibilità di verifica della congruità solo dopo l’emissione di fattura da parte di detto fornitore, a fornitura già affidata ed in corso di esecuzione.
Il maggior costo per la biancheria piana e confezionata, rispetto alle giustificazioni addotte, ammontava quindi ad € 67.328,22.
Risulta infatti dall’elenco prezzi relativo alla biancheria piana e da quello relativo alle divise di cui alle note del 30.5.2007 e dell’1.6.2007 della Confezioni Umbre s.r.l. (prodotte in copia in atti) che lo sconto del 30 % per le divise confezionate e del 35 % per la teleria e la biancheria sarebbe stato praticato dalla società solo in caso di pagamento del 50% anticipato, con saldo a 30 giorni dalla consegna e acquisto in blocco di tutti detti articoli.
Al momento della aggiudicazione non sussisteva quindi la certezza che le favorevoli condizioni prospettate dalla ditta Confezioni Umbre sarebbero state concretamente e sicuramente mantenute all’atto della fornitura.
L’osservazione di parte appellante, che non si può pretendere in fase di giustificazioni l’esibizione di fatture relative all’acquisto di detti articoli, non è secondo il Collegio, idonea a dimostrare la illogicità delle tesi della Commissione, atteso che al momento della presentazione della offerta era ben nota tale difficoltà e l’offerta stessa avrebbe dovuto essere formulata in maniera e con indicazione di somme tali da consentirne la giustificazione prima della aggiudicazione.
In secondo luogo va considerato che non illogicamente detta Commissione ha evidenziato che era restato non dimostrato il valore delle calzature, DPI, materassi e cuscini, aggiuntivo rispetto ai costi giustificati con note del 5.2.2008, del 12.2.2008 e del 20.2.2008 (come a suo tempo contestato dalla Commissione con nota diretta alla Ricorrente prot. n. 4950U08 del 14.2.2008), non essendo previsti per detti articoli sconti come per le divise e la biancheria.
Le censure in esame, considerato altresì che è esclusivamente alla documentazione portata all’attenzione della Commissione di gara che bisogna far riferimento per valutare la legittimità delle determinazioni dalla stessa assunte (dovendosi prescindere da tabelle prodotte successivamente in sede giurisdizionale), non possono quindi essere oggetto di favorevole apprezzamento.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3962 del 23 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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