Tar Veneto, Venezia, 13.02.2009 n. 346
anche a seguito del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e della L. 21 luglio 2000 n. 205, le controversie riguardanti la rescissione o la risoluzione del contratto ad evidenza pubblica seguitavano a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario:la rescissione di un contratto di appalto, adottato da una P.A. ai sensi dell’art. 340 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, comunque non assumeva, né assume, portata di provvedimento autoritativo ma inerisce ad un rapporto giuridico di diritto privato ormai perfezionato e operativo, quindi a situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, pariteticamente sussistenti, per le quali la naturale sede di tutela è il giudice ordinario
E’ corretto affermare in una controversia che scaturisce dalla violazione del contratto a suo tempo in essere tra il Comune di Treviso e un’impresa il giudice naturale di tale rapporto è quello ordinario?