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Tar Umbria, Perugia 27.02.2009 n. 54

Pubblicato il 11/03/2009
Pubblicato in: Sentenze
L’art. 41, 3°,D. Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) consente alla ditte neo costituite di provare la capacità tecnica e finanziaria anche con mezzi diversi da quelli previsti dalla lex specialis: la ratio della norma si individua, da un lato, nella volontà di favorire la partecipazione agli appalti, con conseguente soddisfazione dell’interesse pubblico all’incremento delle possibilità di scelta. Dall’altro lato, nell’intento di favorire lo sviluppo delle nuove imprese, con i correlati evidenti benefici per l’economia nazionale.
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