Tar Sicilia, Catania Sent 356 del 17 feb 2009, Tar Veneto, Venezia, Sent 2032 del 25 giu 2007
In tema di offerte corredate da cauzioni provvisorie prive di indicazione dei poteri del funzionario che le ha rilasciate e dell’autentica della firma di questi: poiché né la legge primaria né la lex specialis di gara prevedevano l’esclusione in caso di tali inadempimenti, le imprese devono essere ammesse.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un ricorso con il quale < si lamenta l’omessa dichiarazione, da parte del fideiussore, dei propri poteri di firma, da rendere dinanzi ad un pubblico ufficiale, ed altresì l’omessa autenticazione della firma; sotto il secondo profilo, parte ricorrente sostiene che comunque l’autocertificazione non accompagnata dalla copia del documento di identità difetta di un elemento essenziale ed è, pertanto, nulla o priva di efficacia.>?
Nel merito, il ricorso è infondato_ Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del "potere di firma" del sottoscrittore della garanzia, nonché per mancata autenticazione della firma stessa, è decisiva la circostanza che nella fattispecie in esame la lex specialis non commina l’esclusione per le ragioni che parte ricorrente sostiene essere ostative alla partecipazione della controinteressata (e di altre imprese) alla gara in questione._Non essendo stabilita una causa di esclusione né dalla normativa generale sulle procedure di evidenza pubblica, né dalla lex specialis della gara in questione, tutt’al più il seggio di gara avrebbe potuto richiedere all’impresa aggiudicataria di integrare la documentazione dalla stessa presentata con le formalità che si ritenessero necessarie
(Tar Sicilia, Catania con la sentenza numero 356 del 17 febbraio 2009) lo trovi nel file Tar Sicilia, Catania , 17.02.2009 n. 356.doc)
E’ a discrezione dell’Amministrazione richiedere un’attestazione dei poteri di firma del fideiussore con l’intento di <conferire certezza in ordine alla provenienza delle garanzie medesime.>
E’ assolutamente legittimo che un’amministrazione imponga la seguente clausola di gara:<la cauzione provvisoria a pena di esclusione dell’offerta, come tutte le garanzie e polizze richieste nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto dovranno riportare espressamente ed in ogni caso la dichiarazione della sussistenza del “potere di firma” in capo al soggetto che sottoscrive il contratto di garanzia ed, altresì, l’autentica della firma stessa: a tal fine si richiamano anche le disposizioni, in tema di autocertificazione, recate dagli articoli 38, 47 3 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”>.
(Tar Veneto, Venezia, con la sentenza numero 2032 del 25 giugno 2007) lo trovi nel file Tar Veneto, Venezia, 25.06.2007 n. 2032.doc