Le imprese sorteggiate a norma dell’articolo 48 del codice dei contratti (già articolo 10 comma 1 quater della Merloni) hanno dieci giorni di tempo per dimostrare il reale possesso dei requisiti di ordine speciale, precedentemente solo autodichiarati, altrimenti le sanzioni sono tre: l’esclusione della procedura, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AUtority di vigilanza
Il termine di cui all’articolo 10 comma 1 quater, ora articolo 48 del codice dei contratti, deve considerarsi come perentorio? La stazione appaltante ha la facoltà di accettare documenti che dovessero giungere fuori termine? alla stazione appaltante è imposta una particolare modalità di comunicazione per la richiesta della dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale?