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Tar Sardegna, Cagliari, 30.12.2009 n.2681

Pubblicato il 13/01/2010
Pubblicato in: Sentenze

La violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità – annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, mentre la nullità (o l’inesistenza) è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il diritto comunitario (e quindi disapplicabile)

un provvedimento amministrativo il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non può essere disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter,  ma deve essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone.

L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento.
le clausole della lex specialis, quali quella di specie, che precludano la partecipazione alla gara, devono essere immediatamente impugnate da coloro che se ne assumono lesi

In presenza di una clausola come quella contenuta nell’art. 3, lett. h) del disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice non poteva, pena l’illegittimità del suo operato, da essa discostarsi e, quindi, ammettere la ricorrente alla procedura, in diretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 13/12/2007 n. 465/05, così come dedotto in ricorso._La clausola, infatti, ancorché illegittima per violazione della normativa comunitaria non poteva essere disapplicata.

Una costante giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma, invero, che la violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità - annullabilità dell'atto amministrativo con esso contrastante.
Logici corollari di tale ricostruzione sono:
a) sul piano processuale, l'onere dell'impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità;
b) l'obbligo per l'amministrazione di applicare l'atto illegittimo salvo il ricorso ai poteri di autotutela (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 19/5/2009 n. 3072; 8/9/2008, n. 4263 e 10/1/2003, n. 35; IV Sez., 21/2/2005, n. 579).
La Commissione giudicatrice, dopo aver correttamente individuato le ragioni ostative all’ammissione della costituenda ATI con a capo la ricorrent alla procedura concorsuale, ha ulteriormente argomentato la decisione (verbale di gara n. 11 del 16/1/2009) affermando che, alla luce dei provvedimenti (anche normativi – art. 257 ter R.D. 6/5/1940 n. 635 come modificato dal D.P.R. 4/8/2008 n. 153) adottati dallo Stato al fine di adeguare l’ordinamento interno alle statuizioni del giudice comunitario, non sarebbe venuta meno la necessità di dotarsi di licenza estesa a tutto il territorio provinciale. Da qui la conclusione che la concorrente si sarebbe dovuta attivare presso la Prefettura di Nuoro per ottenere una licenza che coprisse l’intero territorio della provincia

Si legga anche

Consiglio di Stato con la decisione numero 3072 del 19 maggio 2009

la violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità – annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, mentre la nullità (o l’inesistenza) è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il diritto comunitario (e quindi disapplicabile).
Logici corollari di tale ricostruzione sono:
a)    sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità;
b)    l’obbligo per l’amministrazione di applicare l’atto illegittimo salvo il ricorso ai poteri di autotutela.
Nel caso di specie non esiste alcuna norma – di rango primario o secondario – che sia in contrasto con il diritto comunitario; il contrasto, in astratto ed in tesi, è ipotizzabile solo con i su riferiti atti di indirizzo aventi contenuto non regolamentare.
Ed inoltre

Consiglio di Stato con la decisione numero 4263 dell’ 8 settembre  2008

Ciò premesso, il Collegio rileva che le linee argomentative e  le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale non sono condivisibili.

La pronuncia appellata, in sintesi, afferma   la tesi secondo cui l’amministrazione legittimamente avrebbe disapplicato la predetta convenzione stante il  contrasto con la normativa comunitaria dell’affidamento diretto di servizi pubblici a società miste nelle quali l’ente pubblico non rivesta la qualità di socio di maggioranza ovvero non eserciti su tali società un controllo analogo  a quello svolto sui propri apparati burocratici.

Il Collegio ritiene invece che un provvedimento amministrativo - nella specie, il provvedimento di affidamento alla Società appellante  della gestione del servizio attuato poi con la convenzione del 6.6.2000 - il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non possa essere disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter,  ma debba essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone.

L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento.

L’atto con il quale il Comune di Sinnai ha indetto la gara oggetto di contestazione è dunque illegittimo in quanto assunto in contrasto con i provvedimenti e la convenzione attuativa concernenti la gestione del servizio di cui trattasi, disapplicandoli (sia pure soltanto in parte giacché riguarda solo l’esecuzione di determinati lavori).

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito  la sentenza numero 2681 del 30  dicembre 2009,emessa dal Tar Sardegna, Cagliari

N. 02681/2009 REG.SEN.
N. 00838/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 838 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“RICORRENTE” s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Napoli, Maurizio Zoppolato e Massimiliano Marcialis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Alagon n. 49;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Piero Contu, Roberto Murroni e Mattia Pani, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

“La CONTROINTERESSATA” s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cossu e Umberto Cossu presso il cui studio in Cagliari, via Satta n. 33, è elettivamente domiciliata;
e con l'intervento di
ad opponendum:
“La CONTROINTERESSATA” s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cossu, Umberto Cossu, presso il cui studio in Cagliari, via Satta n. 33; “Vigilanza Sardegna Società Cooperativa” a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Esposito, Antonino La Lumia e Piergiorgio Loi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Alghero n. 22;
per l'annullamento
del disciplinare della gara per l’affidamento del servizio di vigilanza , portierato, custodia e lavaggio autoveicoli di proprietà della Regione, nella parte in cui limita l’impiego dell’istituto dell’avvalimento al solo requisito di capacità economica, con espressa esclusione del requisito tecnico organizzativo;
della determinazione n. 35429/2724 del 30/7/2008 con cui la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanza della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il disciplinare di cui sopra;
del verbale di gara n. 4 del 21/10/2008 con cui l’ATI capeggiata dalla ricorrente è stata esclusa dall’appalto di cui sopra;
del verbale di gara n. 2 dell’8/10/2008, con cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto mancante, in capo all’ATI con a capo la ricorrente, il requisito di cui alla lettera g) del paragrafo 3 del disciplinare;
della nota prot. 48881 del 29/10/2008 con cui il Direttore del Servizio Provveditorato della Direzione Generale Enti Locali e Finanze della Regione ha comunicato l’esclusione dalla gara;
dei verbali nn. 10 e 11, rispettivamente del 15 e 16/1/2009 con i quali l'ATI capeggiata dalla ricorrente è stata esclusa dalla procedura per violazione del paragrafo 3, lett. h, del disciplinare di gara;
della nota 20/1/2009 n. prot. 1697/II.5.3. con cui il Dirigente del medesimo Servizio Provveditorato ha comunicato alla ricorrente la suddetta esclusione dalla gara;
dell’art. 3, lett. h) del disciplinare della gara;
del verbale di gara in data 22/4/2009 con il quale l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all’ATI capeggiata dalla controinteressata “La CONTROINTERESSATA” s.r.l.
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visto ricorso e motivi aggiunti, con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della Controinteressata “La CONTROINTERESSATA” s.r.l.
Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto.
Visti gli atti di intervento proposti da “La CONTROINTERESSATA” s.r.l. e dalla “Vigilanza Sardegna Società Cooperativa” a r.l.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 16/12/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato M. Marcialis per la ricorrente, l’avvocato M. Pani per l’amministrazione resistente, l’avvocato G. Cossu per la controinteressata “La CONTROINTERESSATA” e l’avvocato A. La Lumia per la interveniente “Vigilanza Sardegna Società Cooperativa”.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Autonoma della Sardegna ha bandito una procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale “di vigilanza, portierato/custodia e lavaggio autoveicoli” dell’amministrazione per un importo a base d’asta di € 33.173.356,00.
Il disciplinare di gara, individuava, tra l’altro, quali requisiti di partecipazione:
- “aver realizzato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando almeno un servizio di vigilanza tramite guardia giurata con un unico contratto di importo non inferiore a € 2.500.000,00” (art. 3, lett. g);
- “essere in possesso di licenza di istituto di vigilanza prevista dagli artt. 134 e seguenti del T.U.L.P.S. R. D. n. 773/1931, necessaria per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari per conto terzi con l’impiego delle guardie giurate rilasciate dai Prefetti di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari” (art. 3, lett. h).
Stabiliva, inoltre, all’art. 5, che l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, fosse limitato al solo requisito di carattere economico, escludendolo, così, in relazione a quello di carattere tecnico – organizzativo.
Alla selezione ha partecipato la costituenda A.T.I. tra la “Vigilanza Securuty” s.r.l. (individuata quale futura mandataria), “La Nuova RICORRENTE due” s.r.l., “Globalpol Sardegna Istituto di Vigilanza”; “Vigilanza Barigadu” soc. coop., “Line Security Service” s.r.l. e “Sicuritalia S.A.I.” soc. coop. che, però, con verbale 21/10/2008 n. 4, è stata esclusa dalla competizione per carenza del requisito di cui all’art. 3 lett. g) del disciplinare, requisito che l’ATI aveva dichiarato di possedere mediante avvalimento.
Ritenendo l’esclusione illegittima la “RICORRENTE” l’ha impugnata col ricorso introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti depositati in data 18/11/2008 con cui oltre all’annullamento dell’atto, previa sospensiva, ha anche domandato il risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda impugnatoria deduce l’illegittima della prescrizione (art. 5) della lex specialis, che limita la possibilità di avvalimento al solo requisito di carattere economico e dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, di cui la clausola costituisce applicazione, per contrasto con gli artt. 47, par. 2 e 48, par. 3 della direttiva 2004/18/CE.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Ha proposto intervento ad opponendum “La CONTROINTERESSATA” s.r.l.
Con ordinanza cautelare 26/11/2008 n. 464, confermata in appello, la Sezione ha sospeso l’esclusione.
Riammessa alla gara la costituenda ATI con a capo la ricorrente è stata, però, nuovamente esclusa dalla procedura per mancanza del requisito di cui all’art. 3, lett. h), del disciplinare atteso che la licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata (alla mandante “La Nuova RICORRENTE due”) dal Prefetto di Nuoro non copriva l’intero ambito provinciale.
Ritenendo nuovo provvedimento di esclusione e prescrizione del disciplinare di gara di cui questo costituisce attuazione illegittimi, la “RICORRENTE” li ha impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17/2/2009 con il quale ne ha chiesto l’annullamento.
Queste le doglianze prospettate.
1) La Commissione aggiudicatrice ha erroneamente ritenuto che l’art. 3, lett. h) del disciplinare, richiedesse che le licenze prefettizie ex art. 134 del T.U.L.P.S. possedute dai concorrenti fossero estese a tutto il territorio provinciale.
La prescrizione si limitava, infatti, a prevedere che il possesso di “licenze … rilasciate dai Prefetti di Cagliari. Oristano, Nuoro e Sassari”. Licenze che la costituenda ATI di cui fa parte la ricorrente possedeva.
Alla Commissione, del resto, non era consentito assegnare alla clausola un significato che va ben oltre il dato letterale della stessa.
2) La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 13/12/2007 n. 465/05, ha riconosciuto la contrarietà al trattato UE di tutte le disposizioni interne che consentono di esercitare l’attività di vigilanza privata solo entro l’ambito territoriale per il quale è stata rilasciata la relativa licenza.
Alla luce del principio affermato dal giudice comunitario la Commissione non poteva assegnare alcuna rilevanza alle limitazioni territoriali apposte dal Prefetto di Nuoro alla licenza rilasciata all’istituto di vigilanza “La Nuova RICORRENTE due”.
3) Nemmeno i provvedimenti interni adottati per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia imponevano al suddetto istituto di vigilanza di munirsi di una licenza estesa a tutta la provincia.
In tal senso sono, infatti, i vari provvedimenti amministrativi intervenuti sino alla pubblicazione del bando di gara (avvenuta in data 4/8/2008).
Mentre la modifica all’art. 257 ter del R.D. 635/1940 introdotta dal D.P.R. 4/8/2008 n. 153, è entrata in vigore solo nell’ottobre 2008 e, quindi, siccome successiva alla pubblicazione del bando di gara, deve ritenersi irrilevante nella procedura che occupa.
Peraltro, occorre rilevare che a far data dal 10/2/2009 “La Nuova RICORRENTE due” si è dotata di licenza estesa a tutta la provincia.
Con verbale in data 22/4/2009 la Commissione giudicatrice ha, infine, provvisoriamente aggiudicato l’appalto all’ATI tra “La CONTROINTERESSATA” s.r.l., ******
La ricorrente ha quindi esteso al detto verbale l’impugnazione con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8/5/2008.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio, pure la controinteressata “La CONTROINTERESSATA”, la quale, oltre che dedurre l’inammissibilità del ricorso principale e, comunque, la sua infondatezza nel merito, ha anche proposto ricorso incidentale.
E’, infine, intervenuta ad opponendum la “Vigilanza Sardegna Società Cooperativa” a r.l.
Con ordinanza 28/7/2009 n. 73 la Sezione ha disposto incombenti nei confronti della ricorrente che quest’ultima ha puntualmente eseguito.
Alla pubblica udienza del 16/12/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dall’analisi delle eccezioni di rito sollevate dalla controinteressata “La CONTROINTERESSATA”, non essendo il ricorso principale meritevole di accoglimento.
Conviene procedere dall’esame delle censure introdotte con i motivi aggiunti depositati in data 17/2/2009 e 8/5/2009, diretti contro il secondo provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria.
Quest’ultimo, come specificato in narrativa, si basa sulla constata carenza, in capo alla costituenda ATI di cui faceva parte la ricorrente principale, del requisito di cui all’art. 3 lett. h) del disciplinare di gara.
La licenza per attività di vigilanza ex art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931 n. 773), rilasciata alla mandante “La Nuova RICORRENTE due” dal Prefetto di Nuoro, non era, infatti, estesa a tutta la provincia.
Occorre, quindi, prioritariamente, stabilire l’esatta portata della suddetta prescrizione (art. 3, lett. h, del disciplinare di gara).
Questa, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, richiedeva ai concorrenti il “possesso di licenza di istituto di vigilanza prevista dagli artt. 134 e seguenti del T.U.L.P.S. R. D. n. 773/1931, necessaria per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari per conto terzi con l’impiego delle guardie giurate rilasciate dai Prefetti di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari”.
Ritiene il Collegio che per percepire l’esatto significato della clausola, la medesima vada posta in relazione all’oggetto del contratto da affidare.
Per quanto qui rileva, quest’ultimo, come emerge dall’art. 1 del disciplinare, includeva il servizio di vigilanza tramite guardie giurate e quello di portierato/custodia presso gli immobili dell’amministrazione regionale.
L’elencazione, peraltro non tassativa, dei siti presso i quali i due servizi si sarebbero dovuti svolgere era contenuta, sempre secondo il menzionato art. 1, nell’allegato 1.A al medesimo disciplinare, il quale individuava chiaramente immobili sparsi un pò in tutta la regione.
Se ne deve dedurre che le licenze rilasciate dai Prefetti di Cagliari Oristano Sassari e Nuoro dovessero coprire nel loro insieme tutto il territorio regionale.
La licenza in possesso della mandante “La Nuova RICORRENTE due” rilasciata dal Prefetto di Nuoro, non copriva tutto il territorio della provincia ed in particolare non si estendeva alla città di Nuoro, dove, in base al citato allegato 1.A, erano compresi immobili presso cui svolgere i servizi da affidare.
La costituenda ATI di cui faceva parte a ricorrente principale era, quindi, evidentemente priva del requisito di cui all’art. 3, lett. h) del disciplinare di gara.
Vero è che la ricorrente principale, con i motivi aggiunti del 17/2/2009 ha impugnato anche la prescrizione in parola, ma sul punto il gravame deve ritenersi tardivo.
Ed invero, secondo una pacifica giurisprudenza, le clausole della lex specialis, quali quella di specie, che precludano la partecipazione alla gara, devono essere immediatamente impugnate da coloro che se ne assumono lesi (cfr., fra le tante, T.A.R. Sardegna 26/1/2004 n. 85; Cons. Stato, V Sez., 22/9/2009 n. 5653; 25/5/2009 n. 3217).
Nella fattispecie, il disciplinare di gara era noto alla RICORRENTE quantomeno dal 6/11/2008, per averlo la medesima, in tale data, depositato in giudizio.
L’impugnazione della prescrizione di che trattasi è intervenuta solo con i motivi aggiunti notificati nel febbraio 2009, e, dunque, intempestivamente.
In presenza di una clausola come quella contenuta nell’art. 3, lett. h) del disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice non poteva, pena l’illegittimità del suo operato, da essa discostarsi e, quindi, ammettere la ricorrente alla procedura, in diretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 13/12/2007 n. 465/05, così come dedotto in ricorso.
La clausola, infatti, ancorché illegittima per violazione della normativa comunitaria non poteva essere disapplicata.
Una costante giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma, invero, che la violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità - annullabilità dell'atto amministrativo con esso contrastante.
Logici corollari di tale ricostruzione sono:
a) sul piano processuale, l'onere dell'impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità;
b) l'obbligo per l'amministrazione di applicare l'atto illegittimo salvo il ricorso ai poteri di autotutela (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 19/5/2009 n. 3072; 8/9/2008, n. 4263 e 10/1/2003, n. 35; IV Sez., 21/2/2005, n. 579).
La Commissione giudicatrice, dopo aver correttamente individuato le ragioni ostative all’ammissione della costituenda ATI con a capo la “RICORRENTE” alla procedura concorsuale, ha ulteriormente argomentato la decisione (verbale di gara n. 11 del 16/1/2009) affermando che, alla luce dei provvedimenti (anche normativi – art. 257 ter R.D. 6/5/1940 n. 635 come modificato dal D.P.R. 4/8/2008 n. 153) adottati dallo Stato al fine di adeguare l’ordinamento interno alle statuizioni del giudice comunitario, non sarebbe venuta meno la necessità di dotarsi di licenza estesa a tutto il territorio provinciale. Da qui la conclusione che la concorrente si sarebbe dovuta attivare presso la Prefettura di Nuoro per ottenere una licenza che coprisse l’intero territorio della provincia.
Il rilievo è stato fatto oggetto di puntuale doglianza dalla ricorrente principale (terzo motivo), tuttavia, il mancato accoglimento delle censure sin qui esaminate, consente al Collegio di prescindere dall'affrontare nel merito il mezzo di gravame. L’esclusione è, infatti, idoneamente motivata con riferimento al rilievo ritenuto esente dai vizi dedotti.
In definitiva, i due ricorsi per motivi aggiunti sin qui esaminati non meritano accoglimento.
La reiezione degli stessi, rende superfluo l’esame dell’impugnazione proposta contro l’originario atto di esclusione (ricorso introduttivo e primi motivi aggiunti).
Dal mancato accoglimento del gravame principale discende l’improcedibilità di quello incidentale.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale in epigrafe e dichiara improcedibile quello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/12/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


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