a cura di Sonia Lazzini
La presentazione di garanzie da parte del progettista deve ritenersi compiutamente disciplinata dall’art. 111 e la polizza prevista da questa norma deve essere intesa come”esclusiva e omnicomprensiva”, restando la disciplina di cui agli artt. 75 e 113, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori ad essi riservata._ l’annullamento della disposizione attinente alla presentazione della doppia fideiussione, in quanto condizione necessaria richiesta nella lettera di invito (lex specialis) per ottenere l’affidamento dell’incarico de quo, travolge inevitabilmente tutta la procedura di gara e, quindi, tutti i successivi provvedimenti impugnati nel ricorso, provocando la caducazione automatica degli stessi, atteso che detti provvedimenti sono conseguenti alla lettera di invito e con questa necessariamente collegati
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