Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Tar Provincia di Bolzano, 10.12.2008 n. 401

Pubblicato il 15/12/2008
Pubblicato in: Sentenze

a cura di Sonia Lazzini

La presentazione di garanzie da parte del progettista deve ritenersi compiutamente disciplinata dall’art. 111 e la polizza prevista da questa norma deve essere intesa come”esclusiva e omnicomprensiva”, restando la disciplina di cui agli artt. 75 e 113, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori ad essi riservata._ l’annullamento della disposizione attinente alla presentazione della doppia fideiussione, in quanto condizione necessaria richiesta nella lettera di invito (lex specialis) per ottenere l’affidamento dell’incarico de quo, travolge inevitabilmente tutta la procedura di gara e, quindi, tutti i successivi provvedimenti impugnati nel ricorso, provocando la caducazione automatica degli stessi, atteso che detti provvedimenti sono conseguenti alla lettera di invito e con questa necessariamente collegati

 Allegati
Leggi


Utilità