Tar Piemonte, Torino, 28.02.2009 n. 616
E’ legittimamente demandata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione individuare la natura e i caratteri dei beni pubblici sui quali realizzare interventi di trasformazione, le specifiche esigenze da soddisfare con un procedura concorsuale, il tipo di procedura da impiegare ed anche – sia pure in tono minore – le categorie di professionisti tecnici da ammettere a partecipare alla procedura stessa _fermo il principio per il quale in linea generale la partecipazione ad una gara costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’impugnazione, radicano l’interesse e la legittimazione a ricorrere contro il bando quelle clausole che sono “idonee a precludere immediatamente la stessa partecipazione alla procedura concorsuale e ricollegano alle prescrizioni introdotte un effetto giuridico diretto (l’impossibilità di prendere parte alla gara) che appare immediatamente lesivo dell’interesse degli aspiranti: l’insussistenza del contrasto con le fonti comunitarie invocate dai ricorrenti rende correlativamente infondata anche la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, che veniva argomentata per via della sostenuta infrazione dei principi comunitari recati dalla fonte legislativa di cui si è finora acclarato il rispetto da parte dell’art. 52, comma 2 del R.D. n. 2537/1925 e conseguentemente dell’impugnato bando di concorso i idee._