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Tar Lazio, Roma, 06.03.2009 n. 2341

Pubblicato il 18/03/2009
Pubblicato in: Sentenze
la cauzione provvisoria, prima della legge 11 febbraio 1994 n. 109, aveva il compito di garantire l'Amministrazione procedente circa l'adempimento dell'aggiudicatario in relazione all'obbligazione assunta di stipulare il contratto; con l'art. 10 della citata legge n. 109 del 1994 la previsione dell'incameramento della cauzione provvisoria è stata estesa anche ai partecipanti alla gara diversi dall'aggiudicatario a garanzia della veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese partecipanti e della serietà e dell'affidabilità delle offerte. Oggi le disposizioni sono racchiuse nell?art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163: RITIENE IL COLLEGIO CHE TALE DISPOSIZIONE VADA INTERPRETATA SECONDO UN CRITERIO LOGICO E IN RELAZIONE ALLA CIRCOSTANZA CHE NON SI DEBBA TRATTARE DI UNA VIOLAZIONE LIEVE.
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