Tar Lazio, Roma, 06.03.2009 n. 2341
la cauzione provvisoria, prima della legge 11 febbraio 1994 n. 109, aveva il compito di garantire l'Amministrazione procedente circa l'adempimento dell'aggiudicatario in relazione all'obbligazione assunta di stipulare il contratto; con l'art. 10 della citata legge n. 109 del 1994 la previsione dell'incameramento della cauzione provvisoria è stata estesa anche ai partecipanti alla gara diversi dall'aggiudicatario a garanzia della veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese partecipanti e della serietà e dell'affidabilità delle offerte. Oggi le disposizioni sono racchiuse nell?art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163: RITIENE IL COLLEGIO CHE TALE DISPOSIZIONE VADA INTERPRETATA SECONDO UN CRITERIO LOGICO E IN RELAZIONE ALLA CIRCOSTANZA CHE NON SI DEBBA TRATTARE DI UNA VIOLAZIONE LIEVE.