Tar Calabria, Reggio Calabria, 28.08.2009 n. 539
proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede, che la relativa certificazione di conformità non sia dovuta, cosicché l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualità, e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneità del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente