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Tar Calabria, Reggio Calabria, 28.08.2009 n. 539

Pubblicato il 07/09/2009
Pubblicato in: Sentenze
proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede,  che la relativa certificazione di conformità non sia dovuta, cosicché l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualità, e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneità del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente
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