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sussistono i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto

Pubblicato il 17/11/2010
Pubblicato in: Sentenze

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Nel merito, sussistono i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accoglimento della domanda di subentro

Ricorre nella fattispecie, infatti, l’ipotesi prevista dall’art. 245 bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, ossia la violazione del termine dilatorio di trentacinque giorni che, ai sensi dell’art. 11, comma 10, dello stesso d.lgs., deve intercorrere tra la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto

 

Si è già avuto modo di riferire sub 4), infatti, che la comunicazione di aggiudicazione della gara è stata inviata alla mandataria del raggruppamento secondo classificato solo con fax del 14 maggio 2010, mentre il precedente fax del 6 aprile 2010, inviato alla sola mandante, non era idoneo a costituire valida ed efficace comunicazione ex art. 79 del codice dei contratti.

La stipulazione del contratto, avvenuta in data 25 maggio 2010, non ha rispettato, quindi, il termine di stand still prescritto dal citato art. 11, comma 10.

Quanto agli altri presupposti richiesti dalla normativa ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto, si rileva che:

- la violazione ha privato la ricorrente della effettiva possibilità di difesa, atteso che il termine di soli undici giorni intercorrente fra la comunicazione dell’aggiudicazione e la conclusione del contratto, pari a poco più di un terzo di quello assegnato dal legislatore per la notifica del ricorso introduttivo, non pare sufficiente a garantire il reperimento di un difensore, la valutazione della vicenda da parte di questi e la predisposizione degli atti necessari per l’introduzione del giudizio;

- sussistono vizi propri dell’aggiudicazione che hanno influito sulle possibilità della parte ricorrente, classificatasi alla seconda posizione della graduatoria, di ottenere l’affidamento: tali vizi, come rilevato sub 6) e sub 7), investono la legittimità dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della concorrente che, non avendo comprovato con le modalità previste dalla legge di gara il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed avendo formulato un’offerta economica insufficiente a compensare il costo del lavoro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;

- non si ravvisano, viceversa, esigenze imperative connesse ad un interesse generale che impongano di mantenere gli effetti del contratto, non scorgendosi alcuna ragione di carattere tecnico per cui le residue prestazioni contrattuali non possano essere garantire efficacemente dal contraente subentrante; il maggior esborso cui sarà tenuta l’A.S.L. per effetto del subentro costituisce, inoltre, un dato di rilievo puramente economico, legato direttamente al contratto, di cui, giusta la previsione normativa, non può tenersi conto né possono valorizzarsi in tale direzione le denunciate criticità finanziarie della A.S.L. che, all’evidenza, non assumono valenza di circostanze eccezionali.

 

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4083 del 5 novembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

 

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