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Si vuole evitare che l’amministrazione aggiudicatrice concluda il contratto con operatori economici che non abbiano

Pubblicato il 30/08/2010
Pubblicato in: Sentenze
Si vuole evitare che l’amministrazione aggiudicatrice concluda il contratto con operatori economici che non abbiano partecipato alla gara e nei confronti dei quali non sia stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico ed economico-finanziario

La disposizione dell’articolo 51 del codice dei contratti, derogando al principio dell’immodificabilità soggettiva delle imprese che partecipano alla procedura, identifica le ipotesi consentite di modificazioni in progress dell’organizzazione produttiva o della natura giuridica del concorrente o dell’offerente, subordinando, a seconda dei casi, l’ammissione alla procedura, l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto alla verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti del soggetto risultante dalle operazioni consentite.

L’articolo 51 del codice dei contratti pubblici dispone che “qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati … procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società … sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale…”.

La disposizione tuttavia, a differenza dell’art. 116, relativo alle vicende soggettive dell’esecutore del contratto, non stabilisce un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli eventi indicati nella stessa disposizione e, soprattutto, non proceduralizza in modo puntuale le modalità di verifica della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto risultante dalle operazioni normativamente contemplate.

Si deve allora convenire con il Primo Giudice che, in assenza di puntuale disposizione recata dalla normativa primaria e della lex specialis della procedura, nel caso in cui la stazione appaltante non venga a conoscenza della modifica soggettiva nelle fasi procedurali precedenti, il rispetto del principio contemplato dalla norma in parola è garantito dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici che impongono all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario anteriormente all’ aggiudicazione o alla stipulazione del contratto (art. 48, comma 2, del codice, per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; art. 38, per i requisiti di ordine generale). Nel caso di specie, a fronte di una vicenda modificativa occorsa in concomitanza con l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha avuto notizia delle vicenda modificativa al termine della procedura di gara, in sede di controllo dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione: la stazione appaltante ha quindi, in tale sede, effettuato il controllo dei requisiti tecnici e finanziari. Resta intesa, in base al principio prima esposto, la necessità di procedere alla verifica dei requisiti soggettivi generali prima dell’aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, anteriormente alla stipulazione del contratto.
Dalla documentazione di causa si ricava, in ogni caso, che detta verifica è stata condotta con esito positivo in sede di esecuzione della sentenza appellata con conseguente aggiudicazione della gara e stipulazione del contratto.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4849 del 23 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

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