si palesa l'esigenza di non trasformare la riunione di imprese in uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello minimo di capacità per la partecipazione agli appalti
è pur vero che la valutazione dell'idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei raggruppamenti, quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo (come il fatturato), va effettuata, in via di principio, cumulativamente, tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualità che fanno capo a tutte le imprese raggruppate.
Nel caso di specie il requisito di partecipazione richiesto espressamente dal disciplinare di gara non era, pacificamente, in possesso del mandante dell’ATI che, pertanto, non può trasformarsi in uno strumento elusivo delle regole di partecipazione, fissate per tutti identicamente e inequivocabilmente (non dando luogo a nessun dubbio ermeneutico) per tutti i partecipanti.
Il Collegio, inoltre, come già affermato esaustivamente in sede cautelare, ritiene che non sia sufficiente, nel caso di specie, la mera titolarità di un precedente contratto da parte della controinteressata o di una sua impresa componente, ove concretamente non sia stata effettuato nessun servizio del tipo richiesto e, quindi, non sia stato conseguito alcun fatturato in relazione al servizio medesimo, ma soltanto in relazione al servizio di pulizia.
Di conseguenza, tale precedente contratto non era idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto per ogni mandante ai fini della partecipazione alla gara, mandante che avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto (svolto, quindi, e non semplicemente partecipato ad un ATI in cui altri hanno svolto tale servizio), relativamente al Lotto 3 (pag. 7 disciplinare di gara), servizi di reception e sorveglianza in strutture residenziali collettive per un importo pari almeno a euro 300.000,00, pari al 10% del valore di euro 3.000.000,00 indicato al punto s) nel disciplinare di gara.
La brillante difesa di parte resistente propone una serie di argomenti, legati all’inapplicabilità di detta clausola alle associazioni verticali, quali quella della controinteressata che sarebbero da ritenersi fondate, se la clausola in oggetto, di cui si è ampiamente parlato presentasse almeno un profilo di ambiguità che consentisse un’operazione ermeneutica, da parte del gudice, del tipo di quella pretesa da detta difesa.
Tuttavia, come detto, così non è.
La clausola si presenta del tutto cristallina ed evidenzia la necessità che ogni mandante, per partecipare alla gara, avrebbe dovuto aver svolto, relativamente al Lotto 3 (pag. 7 disciplinare di gara), servizi di reception e sorveglianza in strutture residenziali collettive per un importo pari almeno a euro 300.000,00, pari al 10% del valore di euro 3.000.000,00 indicato al punto s) nel disciplinare di gara, indipendentemente dalla distinzione tra servizi principali e secondari, di cui alla pag. 8 del Disciplinare, atteso che, nella successiva pag. 9, come detto, si inserisce espressamente un requisito di partecipazione che prevede espressamente che le mandanti devono aver una misura minima del 10 % dei requisiti di cui alle lett. s), r) e t), senza alcuna eccezione o distinzione tra tipologie diverse di Raggruppamento; tale eccezione o distinzione dovrebbe essere introdotta ora da questo Giudice per via interpretativa.
Tale operazione ermeneutica, di fronte ad una clausola chiara e priva di ambiguità come quella in oggetto, si deve ritenere vietata.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2288 del 3 maggio 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
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