Si è trattato, in altre parole, di uno schema ambiguo in alcune sue parti e per questo idoneo a ingenerare erronee valutazioni da chi intendesse compilarlo. L’errore comunque non poteva condurre alla esclusione dell’offerente non essendo tale sanzione comminata per la presentazione di una offerta conforme al modello proposto dal bando, ma al più la integrazione della domanda.
La Sezione deve, in primo luogo, ribadire come il format predisposto dalla stazione appaltante imponesse, anche sotto un profilo strettamente formale, la dichiarazione ex articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, solo da parte del soggetto che chiedeva di partecipare alla gara (nel caso di specie l’amministratore delegato.
Il Comune di Monterotondo, con bando pubblicato il 22 agosto 2007, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per un importo complessivo presunto a base di gara di euro 318.000,00 (Iva inclusa).
Il metodo di aggiudicazione era individuato nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara partecipavano quattro imprese di trasporto pubblico locale. Risultava vincitrice Controinteressata bus s.p.a.
Avverso la determinazione dirigenziale n. 374 del 20 febbraio 2008, che disponeva l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa su indicata, nonché avverso tutti gli atti di gara (in particolare il verbale della Commissione di gara 26 settembre 2007), proponeva ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’odierna appellante.
Con la pronuncia in epigrafe il Giudice adito respingeva il ricorso con compensazione delle spese.
E’ stato proposto appello da parte della soccombente che ripropone, in buona sostanza, le deduzioni svolte in primo grado per l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della controparte.
Qual è il parere dell’adito giudice di appello del Consiglio di Stato?
L’appello è infondato.
Le questioni sottoposte all’esame della Sezione concernono:
b) l’asserita violazione dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Si rileva come nello stesso format, al punto o) venisse richiesta l’indicazione dei componenti degli organi di amministrazione muniti del potere di rappresentanza e dei direttori tecnici e come anche tale adempimento fosse stato espletato dal richiedente
Va altresì ricordato che la dichiarazione ex articolo 38 d. lgs n. 163/2006 era riferibile alla società commerciale nel suo complesso, come è agevole notare dal collegamento delle parole …la società commerciale …a) che non si trova nelle condizioni di esclusione….(pagina 2 del modulo istanza di partecipazione).
Si è trattato, in altre parole, di uno schema ambiguo in alcune sue parti e per questo idoneo a ingenerare erronee valutazioni da chi intendesse compilarlo. L’errore comunque non poteva condurre alla esclusione dell’offerente non essendo tale sanzione comminata per la presentazione di una offerta conforme al modello proposto dal bando, ma al più la integrazione della domanda.
Proprio questa considerazione e l’indubbia imputabilità all’Amministrazione procedente hanno legittimato il dovere di soccorso ex articolo 46 d. lgs. N. 163/2006, puntualmente espletato con dichiarazioni integrative da parte degli altri due componenti il consiglio di amministrazione della società aggiudicataria.
Tanto vale a respingere anche la seconda doglianza.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1504 del 15 marzo 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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