Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito occorre riferirsi alla posizione giurisprudenziale che, pur non risolvendo l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito nell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento nondimeno ritiene che l’illegittimità del provvedimento costituisca il fatto fondante una presunzione ex art. 2727 c.c. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito stesso (si cfr. da ultimo C.S., V, 10 maggio 2010 n. 2750).
In questo modo al danneggiato è sufficiente dimostrare l’illegittimità del provvedimento mentre è onere dell’amministrazione evidenziare la sussistenza, nello specifico, di situazioni tali da avere indotto l’amministrazione a commettere un errore scusabile.
Nel caso di specie le argomentazioni svolte non paiono persuasive alla luce della chiarezza del dettato normativo di cui all’art. 22 l.r. 33/1977 che circoscrive il novero delle pertinenze escludendo lo stabilimento di produzione, come già dato conto nella sentenza 3830/10.
Sulla quantificazione del danno, invece, assumono rilievo le argomentazioni svolte dalla regione volte ad evidenziare la mancata dimostrazione da parte della ricorrente delle possibilità di sfruttamento economico del bene.
Le riferite circostanze consentono di applicare al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In mancanza di indicazioni e deduzioni più puntuali, deve ritenersi che il risarcimento del danno per il mancato godimento di un immobile, debba calcolarsi assumendo a valore - base quello di mercato del bene, come stimato dal perito, e applicando ad esso il tasso di interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell'immobile. D'altra parte, il valore base del suolo deve essere attualizzato anno per anno, con utilizzo dell'indice ISTAT e solo sul relativo risultato deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili, in mancanza di una più puntuale dimostrazione dei frutti e di altra utilità perduti. A tali importi devono aggiungersi poi gli interessi legali per il ritardo nell'erogazione delle somme, da computarsi anno per anno, partendo dal primo anno di scadenza dell'occupazione sino al soddisfo” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 17 agosto 2010 , n. 3403).
Nel caso di specie appare necessario riferirsi alla relazione di stima resa dall’Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Genova con nota 27 febbraio 2004 n. 3790 che ha quantificato il valore dell’immobile A e utilizzando poi i valori dalla stessa espressi (in termini di valore al metro quadro) per determinare il valore dell’immobile B (sulla base della consistenza dello stesso come risultante dalla perizia del geom. B.).
Sui valori dell’immobile A e di quello B dovranno poi applicarsi interessi legali e rivultazione monetaria secondo quanto sopra espresso.
La domanda relativa al danno da difetto di custodia deve essere respinta.
Deve, infatti, rilevarsi come, da un lato, la regione abbia tempestivamente denunciato gli episodi di furto e danneggiamento subiti e dall’altro come gli immobili fossero idoneamente custoditi mediante serrature e lucchetti. La regione deve, quindi, ritenersi avere adempiuto al proprio obbligo di custodia tenuto conto della natura, dell’entità e dell’ubicazione del complesso affidato alla sua custodia. Non si vede, peraltro, anche in ragione del protrarsi dell’inutilizzazione del bene quali modalità alternative ovvero aggiuntive di custodia potessero in concreto esigersi dall’ente. Ne tali indicazioni sono fornite dalla ricorrente.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 10721 dell ‘ 1 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Liguria, Genova
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