quando la determinazione di revoca incide su posizioni giuridiche soggettive consolidate nella sfera giuridica del destinatario, occorre una congrua valutazione dell’interesse pubblico, adeguatamente ponderato anche con il sacrificio imposto agli interessi privati coinvolti, a tutela del legittimo affidamento;
l’esercizio del potere di autotutela non è escluso dall’esistenza di rapporti regolati da accordi negoziali, ma in tal caso vanno ulteriormente giustificate le ragioni che inducono a derogare al principio di conservazione dei vincoli contrattuali (pacta sunt serranda), avente un profondo significato etico-giuridico, da conciliare con i principi di imparzialità , di correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa;_il mutamento degli indirizzi politico-amministrativi dovuto al cambiamento degli amministratori in carica non può di per sé incidere sugli impegni contrattualmente assunti dall’ente;_- l’eccessiva onerosità , originaria o sopravvenuta, dei contratti è disciplinata nei rapporti privatistici dagli artt. 1447 e ss. nonché 1467 e ss del cod. civ.; non risulta che nella specie si siano verificati i relativi presupposti;
- la contestata valutazione di onerosità delle condizioni contrattuali in questione non considera che i maggiori oneri per l’amministrazione rispetto alla gestione diretta (quantificati in euro 150 mila annui, al lordo dell’indennizzo dovuto per la revoca) sono calcolati a fronte di una ipotesi di incremento del gettito dell’entrate e, quindi, di un beneficio per la situazione economico-finanziaria dell’ente; a fronte di questo la stima degli oneri per la gestione diretta (quantificati in euro 155 mila) rappresenta un costo tendenzialmente fisso che prescinde invece dai risultati ipotetici di recupero della base imponibile e dei crediti dell’ente;
- peraltro la prospettiva di un’efficace ed efficiente gestione diretta del servizio risulta messa espressamente in discussione dal Segretario comunale e dal Responsabile dei servizi finanziari che mostrano perplessità , solo in parte superate dal potenziamento dell’ufficio tributi, sulla capacità dell’ente con le proprie risorse umane ed economiche di assicurare un servizio di efficienza pari a quello che presta la società aggiudicataria;
- né emergono concreti e specifici elementi sulla onerosità per l’ente dell’aggio, fissato nella misura dell’8,25% per la determinazione del corrispettivo del servizio;
Considerato che l’annullamento della determinazione di revoca, per l’assorbente fondatezza delle esaminate doglianze, ha effetti demolitivi e ripristinatori essenzialmente satisfattivi in forma specifica per gli interessi della società ricorrente, per cui vanno disattese le pretese risarcitorie avanzate in via subordinata;
a cura di Sonia Lazzini
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 12810 del 7 giugno 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli