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Primi effetti della direttiva ricorsi: al tar il potere di decidere sull’inefficacia di un contratto illegittimamente affidato

Pubblicato il 03/05/2010
Pubblicato in: Sentenze

Annullata l’aggiudicazione per insufficiente importo della cauzione provvisoria presentata dall’aggiudicataria

<< Conseguentemente, la ditta aggiudicataria, avendo presentato documentazione difforme da quanto richiesto a pena di esclusione dalla lex di gara, oltre che per aver prodotto cauzione provvisoria insufficiente, andava esclusa dalla gara.>>

La ricorrente chiede, altresì, la declaratoria della nullità o della inefficacia del contratto medio tempore eventualmente intervenuto con reintegra nella posizione di aggiudicataria.

La domanda va accolta e per l’effetto va dichiarato privo di effetti il contratto medio tempore stipulato dall’Istituto Zooprofilattico con AGGIUDICATARIA PROVVISORIA s.a.s., concorrente che andava esclusa dalla gara, e va reintegrata la ditta Ricorrente nella posizione di aggiudicataria dell’appalto (cfr. Cassazione, Sez. Unite civili, ordinanza, n. 2906 del 12 gennaio 2010.)
Quanto alla domanda risarcitoria, tenuto conto dell’effetto satisfattivo della presente pronuncia, va respinta.

SI LEGGA ANCHE

Primi effetti della direttiva ricorsi: al tar il potere di decidere sull’inefficacia di un contratto illegittimamente (e/o illecitamente) affidato

Primo commento  “ a braccio” su  CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 10 febbraio 2010 n. 2906

Al Tar che <sospende il giudizio sulle domande di annullamento, declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di appalto; sospende altresì il giudizio sulle domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente>> le Sezioni Unite della Corte di Cassazione così sanciscono:

<Nella concreta fattispecie, deve quindi rigettarsi il ricorso della  s.r.l.  RICORRENTE che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. in  ordine ali'invalididità, inefficacia o caducazione degli effetti dei  contratti di appalto stipulati all'esito di gare soltesi in modo illegittimo  e confermarsi la giurisdizione su tale oggetto della controversia del  giudice amministrativo adito, cioè del Tar della Puglia di Lecce, dinanzi al  quale la causa deve rinviata>

Di Sonia Lazzini

Gli effetti della Direttiva si ripercuotono certamente nel caso in esame,  relativo ad una gara che si è svolta dopo la pubblicazione della stessa,  così come accadrà successivamente all'entrata in vigore delle norme di  trasposizione nel diritto interno; per ogni appalto concluso in attuazione  di una gara svoltasi con procedura illegittima; il diritto comunitario  incide nel sistema giurisdizionale interno anche retroattivamente, esigendo  la trattazione unitaria delle domande di annullamento del procedimento di  affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto stipulato per  effetto dell'illegittima aggiudicazione, confermando l'orientamento  giurisprudenziale minoritario

Per il caso in cui si chieda contestuale tutela di diritti e/o di interessi in materia di affidamenti di appalti e di privazione di effetti dei contratti conclusi all’esito di gare invalidate, si deve affermare la  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

L’esigenza della cognizione dal giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell’affidamento dell’appalto, per le illegittime modalità con cui si è svolto il relativo provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, COMPORTA CHE LO STESSO GIUDICE ADITO PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI GARA, CHE ABBIA DECISO SU TALE PRIMA DOMANDA, PUO’ CONOSCERE PURA DELLA DOMANDA DEL CONTRAENTE PRETERMESSO DAL CONTRATTO ILLECITAMENTE, DI ESSERE REINTEGRATO NELLA SUA POSIZIONE, CON LA PRIVAZIONE DI EFFETTI DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO DALL’AGGIUDICANTE CON IL CONCORRENTE SCELTO IN MODO ILLEGITTIMO

La necessità quindi di concentrare su un solo giudice la cognizione dei diritti e interessi quando sia domandata la cauzione degli effetti del contratto di appalto come reintegratoria del dirito sorto dall’annullamento della gara chiesto con il medesimo ricorso, dopo l’entrata in vigore della direttiva e anche prima del termine per la trasposizione di essa nell’ordinamento interno, incide sull’interpretazione delle norme in materia e IMPONE DI RICONOSCERE IL RILIEVO PER IL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONNESSIONE TRA LE DOMANDE IN PRECEDENZA RITENUTA IRRILEVANTE A FAVORE DELLA GIURISIDIZONE UNICA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ESTESA ANCHE AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO A SEGUITO DI ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE CHE APPARE CERTA NELLE MATERIA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

Se le due controversie per l’annullamento della gara e la cauzione del contratto sono in materia di giurisdizione esclusiva, deve quindi RITENERSI CHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 103 DELLA COSTITUZIONE, LE RICHIESTE DI TUTELA DEI DIRITTI INERENTI AI RAPPORTI CONTRATTUALI NON SONO SCINDIBILI DA QUELLE SUGLI INTERESSI LEGITTIMI VIOLATI DALL’ABUSO DEI POTERI DELLA PA, SU CUI HA DI CERTO COGNIZIONE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO, CHE PUO’ QUINDI DECIDERE “ANCHE” SU TALI DIRITTI, DOPO ESSERSI PRONUNCIATO SUGLI INTERESSI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GARA

Non sembra quindi dubitabile il potere del giudice amministrativo di conoscere pure del rapporto contrattuale, che la normativa comunitaria prevede possa essere privato dei suoi effetti dallo stesso soggetto aggiudicante che ha stipulato l’atto e quindi dall’organo indipendente che decide sui ricorsi avvero i provvedimenti e le condotte conseguenti della stazione appaltate che sia soggetto di diritto pubblico

Il giudice amministrativo (Tar Puglia, Lecce, n. 2108 pubblicata il 9 settembre 2009 ma  decisa il 9 luglio 2009) sancisce l’illegittimità di un’aggiudicazione di un appalto ( 23 febbraio 2009), sebbene il relativo contratto sia già stato sottoscritto ( 16 aprile 2009)  ed in parte eseguito.

Nella parte conclusiva della sentenza si legge infatti che <<il Collegio accoglie, relativamente alla domanda di annullamento degli atti di gara, il ricorso principale, con assorbimento delle ulteriori censure, e per l’effetto annulla gli atti impugnati>>

Nella stessa sentenza però, avendo l’originaria aggiudicataria invocato il regolamento di giurisdizione ex art. 41 cpc deducendo la carenza di giurisdizione del Tar sulle domande di annullamento e/o declaratoria di nullità del contratto di appalto concluso tra il Comune di Martano e sulla domanda di risarcimento del danno in forma specifica proposta dalla ricorrente, l’adito giudice amministrativo pugliese:

<<ritenuto non manifestamente inammissibile o infondato il ricorso per regolamento di giurisdizione, sospende il giudizio sulle domande di annullamento, declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di appalto; sospende altresì il giudizio sulle domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente>>

Si legge infatti negli atti processuali che <<Preliminarmente il Collegio dichiara non manifestamente inammissibile o infondato il ricorso per regolamento di giurisdizione in considerazione del noto orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27169/2007) e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 9,12/2008) in base al quale è preclusa alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’indagine sulla caducazione del contratto di appalto.
Pertanto il Collegio sospende il giudizio sulle domande di annullamento, declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di appalto; sospende altresì il giudizio sulla domanda di risarcimento in forma specifica (dato che la relativa decisione – prevista dall’art. 35,primo comma,del d.lgs n.80 del 1998 e dall’art. 7,terzo comma,della legge n.1034 del 1971 - presuppone la caducazione del contratto intervenuto ) e ,di conseguenza ,sulla domanda di risarcimento per equivalente>>

La questione passa quindi alla decisione della Suprema Corte di Cassazione che, riunitasi in sezioni Unite il 12 gennaio 2010, con la sentenza numero 2906 del 10 febbraio 2010, ci aiuta a comprendere quali saranno le profonde novità che la normativa in tema di appalti pubblici si appresa ad affrontare, dopo il recepimento nel nostro ordinamento, della cd direttiva ricorsi.

Prima di analizzare la straordinaria portata della sentenza, mi sia concessa una prima osservazione sulla quale ognuno di noi deve riflettere:

E’  trascorso meno di un anno, dall’aggiudicazione dell’appalto  alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione!

DOPPIA GIURIDISDIZIONE, ADDIO ????

Ci racconta la Suprema Corte che davanti al Tar o al Consiglio di Stato vanno discusse le controversie fino all’aggiudicazione, essendo tali situazioni comprensive degli eventuali pregiudizi agli interessi legittimi dei partecipanti, mentre dovrà essere il giudice ordinario a decidere sulle invalidità o inefficacia del contratto, stante la lesione dei diritti soggetti che si andrà trattanto

Tale orientamento_ ci insegna la Suprema Corte_ si fonda sul presupposto che ogni domanda sulla caducazione del contratto riguarda, appunto solo diritti soggettivi, in assenza di qualsiasi potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, esercitato sia nella conclusione dell’appalto che nella sua esecuzione

Le sentenza che fanno proprio il principio che nega poteri cognitivi del giudicee amministrativo sull’appalto concluso della pa con il contraente illegittimamente scelto, si fondano quindi sull’articol 244 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sull’articolo 6 della Legge 21 luglio 2000 n. 205 che, al primo comma, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo, le sole controversie relative alle procedure di affidamento di lavori per la scenta del contraente, mantenendole distinte da quelle relative ai diritti soggetti inerenti al contratto stipulato con la pubblica amministrazione con l’aggiudicatario individuato in contrasto con la legge, riservata al giudice ordinario

LA SUPREMA CORTE RIFLETTE..

I problemi posti dalla soluzione adattata

Ad avviso della ricorrente, continuano i Supremi giudici civili, solo con la caducazione degli effetti del contratto d’appalto stipulato dal comune con l’aggiudicatario illegittimamente scelto, può aversi la reintegrazione in forma specifica del bene della vita individuato nell’esecuzione dei lavori appaltati, che è a base del riconoscimento sia degli interessi legittimi che dei diritti  di cui la società ricorrente ha chiesto tutela giurisdizionale

Ora, perche’ e cosa potrebbe cambiare?

Il rilievo della connessione alla luce delle modifiche al sistema derivate da Direttive Comunitarie

La enunciata negazione nella prevalente giurisprudenza di legittimità della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di invalidità o inefficacia del contratto stipulato all’esito di gara annullata perché illegittima, fondata sul principio che non può incidere la riconosciuta “connessione” tra le più domande oggetto di distinte giurisdizioni per spostare questa da uno a un altro giudice, nega che su di essere possa aversi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto della impossibile ricorrenza di abusi di funzioni pubbliche nei rapporti inerenti al contratto, sia ai fini della stipula di esso che in quelli sorti dall’atto in sede di esecuzione di questo.

Tali rapporti, da chi nega il rilievo della connessione nella fattispecie, sono ritenuti autonomi rispetti a quelli che i concorrenti nella gara hanno avuto con la stazione appaltante e per tale motivo se ne afferma la non conoscibilità dallo stesso giudice amministrativo assieme ai connessi interessi legittimi ad un corretto procedimento, su cui lo stesso si pronuncia, anche in materia di giurisdizione esclusiva.

Deve però considerarsi che, per la sopravvenuta Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2007 n. 66, relativa al “miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”, i cui principi dovevano essere trasposti nel nostro ordinamento interno entro il 20 dicembre 2009, sin dalla data di entrata in vigore di essere, una interpretazione orientata costituzionalmente e quindi com’unitariamente (art 177 Costituzione) delle norme che precedono, per le gare bandite dopo tale data, RENDE NECESSARIO L’ESAME CONGIUTNO DELLA DOMANDA DI INVADILITA’ DELL’AGGIUDICAZIONE E DI PRIVAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO, NONOSTATE L’ANNULLAMENTO DELLA GARA, PRIMA O DOPO LA DECISIONE DEL GIUDICE ADITO, IN RAGIONE DEI PRINCIPI CHE LA NORMA COMUNITARIA IMPONE AGLI STATI MEMBRI DI ATTUARE CHE CORRISPONDON A QUELLI DI CONCENTRAZIONE, EFFETTIVITA’ E RAGIONEVOLE DURATA DEL GIUSTO PROCESSO DISEGNATO NELLA CARTA COSTITUZIONALE

Lasciamo la parola alla sentenza:

Per effetto della Direttiva che precede, anche prima del termine indicato  per la trasposizione di essa nel diritto interno la pubblica amministrazione  era infatti onerata a dichiarare privo di effetti il contratto, se concluso  con aggiudicatario diverso da quello dovuto, a meno che sussistessero  condizioni che consentissero di non farlo e lo stesso potere-dovere  dell'amministrazione imponeva di attribuire al giudice amministrativo, nelle  materie di giurisdizione esclusiva, la cognizione delle controversie esteso  anche ai contratti, essendo tale giudice l'organo indipendente dalla  amministrazione della direttiva, che ha, nell'ordinamento interno, il potere  di pronunciare l'annullamento della aggiudicazione.  

Ma non solo

Gli effetti della Direttiva si ripercuotono certamente nel caso in esame,  relativo ad una gara che si è svolta dopo la pubblicazione della stessa,  così come accadrà successivamente all'entrata in vigore delle norme di  trasposizione nel diritto interno; per ogni appalto concluso in attuazione  di una gara svoltasi con procedura illegittima; il diritto comunitario  incide nel sistema giurisdizionale interno anche retroattivamente, esigendo  la trattazione unitaria delle domande di annullamento del procedimento di  affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto stipulato per  effetto dell'illegittima aggiudicazione, confermando l'orientamento  giurisprudenziale minoritario

PERTANTO

La necessità quindi di concentrare su un solo giudice la cognizione dei diritti e interessi quando sia domandata la cauzione degli effetti del contratto di appalto come reintegratoria del dirito sorto dall’annullamento della gara chiesto con il medesimo ricorso, dopo l’entrata in vigore della direttiva e anche prima del termine per la trasposizione di essa nell’ordinamento interno, incide sull’interpretazione delle norme in materia e IMPONE DI RICONOSCERE IL RILIEVO PER IL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONNESSIONE TRA LE DOMANDE IN PRECEDENZA RITENUTA IRRILEVANTE A FAVORE DELLA GIURISIDIZONE UNICA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ESTESA ANCHE AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO A SEGUITO DI ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE CHE APPARE CERTA NELLE MATERIA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

OVVERO

Tale conclusione è pienamente conforme alle norme costituzionali che  impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.) perché la  rilevanza della connessione denegata in passato per la cognizione congiunta  della lesione degli interessi legittimi e dei diritti conseguenti, non è  oggi contestabile, derivando da norma comunitaria incidente sulla  ermeneutica delle norme interne (art. 117), che è vincolante in tale senso  per l'interprete.  

Se le due controversie per l’annullamento della gara e la cauzione del contratto sono in materia di giurisdizione esclusiva, deve quindi RITENERSI CHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 103 DELLA COSTITUZIONE, LE RICHIESTE DI TUTELA DEI DIRITTI INERENTI AI RAPPORTI CONTRATTUALI NON SONO SCINDIBILI DA QUELLE SUGLI INTERESSI LEGITTIMI VIOLATI DALL’ABUSO DEI POTERI DELLA PA, SU CUI HA DI CERTO COGNIZIONE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO, CHE PUO’ QUINDI DECIDERE “ANCHE” SU TALI DIRITTI, DOPO ESSERSI PRONUNCIATO SUGLI INTERESSI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GARA

In conclusione quindi

Nella specie, l'adito Tar della Puglia, dopo avere valutato la condotta del  Comune di Martano quale autorità amministrativa nell'affidamento  dell'appalto, prima e dopo l'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto  degli artt. 3 3 e 34 D. Lgs. N. 80 del 1998, come modificato successivamente  dagli interventi della Corte costituzionale, ha il potere di disporre "anche  attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno  ingiusto", così regolando diritti connessi ineludibilmente, per la  richiamata Direttiva CE, agli interessi legittimi la cui lesione ha  determinato l'annullamento degli atti amministrativi di aggiudicazione,  presupposto indispensabile dei provvedimenti conseguenti (approvazione  verbale di aggiudicazione e rifiuto d'intervento in sede di autotutela nella  fattispecie sulla richiesta del controricorrente) e della stipula del  contratto i cui effetti il ricorrente chiede di rimuovere a titolo  risarcimento in forma specifica.  

In altre parole

Non sembra quindi dubitabile il potere del giudice amministrativo di conoscere pure del rapporto contrattuale, che la normativa comunitaria prevede possa essere privato dei suoi effetti dallo stesso soggetto aggiudicante che ha stipulato l’atto e quindi dall’organo indipendente che decide sui ricorsi avvero i provvedimenti e le condotte conseguenti della stazione appaltate che sia soggetto di diritto pubblico

La Direttiva CE n. 2007/66, infatti, nei suoi "considerando preliminari", al  n. 13, espressamente stabilisce che negli Stati della Comunità "un contratto  risultante da un'aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi  dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetti", per cui  il giudice adito, come "organo di ricorso indipendente dall'amministrazione  aggiudicatrice", come può annullare l’affidamento, ha il potere di  dichiarare "privo di effetti" il contratto concluso dalla stessa  amministrazione aggiudicante con un contraente scelto illegittimamente (art.  2 quinquies Dir. n. 66 del 2007, par. 1), potendo anche non dar luogo a tale  perdita di efficacia "per il rispetto di esigenze imperative connesse ad un  interesse generale" (par. 3 della stessa norma da ultimo citato).  

Da quando ?

Pertanto tra la domanda di annullamento della gara e quella di dichiarazione  della privazione degli effetti del contratto stipulato, nonostante  l'annullamento dell'aggiudicazione, vi è una stretta connessione che con la  normativa comunitaria di cui alla Direttiva citata, non vincolante ratione  temporis per i casi oggetto delle controversie di cui alla pregressa  giurisprudenza in rapporto alle concrete fattispecie esaminate, assume  invece rilievo unificante dei giudizi su ogni processo pendente davanti al  giudice amministrativo, successivo al 20 dicembre 2009 relativo alle domande  di cui alla normativa comunitaria.  

Se si riconosce che per il diritto comunitario il nostro paese si è  obbligato a trasporre nel nostro ordinamento la direttiva entro la indicata  data oggi già superata, la disciplina comunitaria ha reso vincolante sin  dalla sua entrata in vigore la connessione tra le due domande proposte, da  trattare unitariamente davanti ad unico giudice; in rapporto a tale  necessaria connessione, appare utile richiamare nella presente diversa  fattispecie il seguente principio di diritto, già enunciato in altra materia  di giurisdizione esclusiva, cioè quella urbanistico-edilizia, e relativo a  ipotesi di proposizione di più domande a tutela congiunta o alternativa di  diritti e/o interessi legittimi, del tipo di quelle per cui è causa: "Il  criterio di riparto della giurisdizione, fondato sulla posizione soggettiva  di cui si chiede tutela (diritto o interesse legittimo), che assegna ala  giudice ordinario la tutela dei diritti e a quello amministrativo la  cognizione sulla pretesa lesione di interessi legittimi, è ovviamente  applicabile allorché le dette domande siano proposte autonomamente. Qualora  le stesse siano proposte congiuntamente o alternativamente, trovano invece  applicazione i principi di logica processuale per cui, nelle materie di  giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause riunite e/o strettamente  connesse, aventi ad oggetto in astratto diritti e interessi, spetta al  giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su tutte le posizioni  giuridiche controverse, ha competenze più ampie rispetto a quelle del  giudice ordinario, limitate ai soli diritti" (Cass. 24 giugno 2009 n.  14805).  

Tenuto conto della direttiva citata e fermo restando il principio per il  quale di regola nessun mutamento di giurisdizione si può avere per effetto  della connessione tra cause spettanti alla cognizione di giudici distinti a  tutela di posizioni soggettive diversamente tutelate, sulle domande proposte  al giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi e diritti  soggettivi per l'affidamento di un appalto e la caducazione del conseguente  contratto se stipulato, in materia che il legislatore riserva alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quest'ultimo sul piano  logico, deve necessariamente conoscere degli interessi legittimi prima di  potersi pronunciare sui diritti e lo stretto legame tra le due domande  evidenzia che si versa in un caso in cui con la richiesta di "tutela nei  confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi" s'è  domandata tutela "anche dei diritti soggettivi" (art. 103 Cost.), in una  controversia "avente ad oggetto procedure di affidamento di appalti pubblici  di lavori", dal Comune di Martano, soggetto tenuto all’applicazione della  normativa comunitaria per la quale, successivamente al 20 dicembre 2009, si  sarebbero dovute emanare nell'ordinamento interno norme che consentissero la  trattazione congiunta delle due domande.

Quindi

In conclusione, il ricorso della società pretermessa dall'appalto  costituisce una fattispecie indubbiamente regolata dalla Direttiva CE n. 6  6/2 007, come tale destinata ali'esame del giudice amministrativo in sede di  giurisdizione esclusiva sia per l'annullamento della gara e  dell'aggiudicazione richiesta che sulla domanda di privazione degli effetti  del successivo appalto concluso dalla stazione appaltante con la contraente  scelta in modo illegittimo e su tale seconda domanda deve pronunciarsi il  giudice amministrativo, che, nel caso, opera in materia di giurisdizione  esclusiva ed ha cognizione anche dei diritti conseguenti e connessi agli  interessi legittimi da esso valutati.  

Ed ecco il passaggio finale.

In conclusione, può quindi affermarsi che "la esigenza della cognizione dal  giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell'affidamento  dell'appalto, per le illegittime modalità con sui si è svolto il relativo  procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità del provvedimento  di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che lo stesso giudice  adito per l'annullamento degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima  domanda, può conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal  contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua posizione, con la  privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato  dall'aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo illegittimo.  

La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in  forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di  annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso  dall'aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo  in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007,  che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le due  indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice.  

Tale soluzione è ormai ineludibile per tutte le controversie in cui la  procedura di 1 affidamento sia intervenuto dopo il dicembre 2007, data  dell'entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del 2007 e,  comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita  dall'attribuzione della cognizione al giudice amministrativo di esse nelle  materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e possa essere  effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi  dall'aggiudicante con 1'aggiudicatario prima o dopo l'annullamento degli  atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di  preferire, motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici  oggetto di controversia, un'eventuale reintegrazione per equivalente, se  richiesta dal ricorrente in via subordinata".  

L’ultima parola spetta quindi di nuovo al tar di lecce

Nella concreta fattispecie, deve quindi rigettarsi il ricorso della  s.r.l.  RICORRENTE che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. in  ordine ali'invalididità, inefficacia o caducazione degli effetti dei  contratti di appalto stipulati all'esito di gare soltesi in modo illegittimo  e confermarsi la giurisdizione su tale oggetto della controversia del  giudice amministrativo adito, cioè del Tar della Puglia di Lecce, dinanzi al  quale la causa deve rinviata.  

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1515 del  28 aprile 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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