Ok per l’autentica notarile posta in un’appendice quale parte integrante del contratto
Ok per l’autentica notarile posta in un’appendice quale parte integrante del contratto
Se la lex specialis di gara prevede che <<la firma della polizza da parte dell’ente che si costituirà fideiussore nell’interesse dell’impresa dovrà essere autenticata nelle forme di legge, pena l’esclusione”>>, deve essere accettata la fideiussione che contiene la firma dell’Agente del garante, nella terza pagine della fideiussione stessa con l’attestazione del Notaio circa l’autorizzazione del garante all’esercizio del ramo cauzioni, la certezza dell’identità della sua agente e la dichiarazione che la firma di quest’ultima era stata apposta alla presenza del Notaio
non risulta infatti condivisibile l’assunto, sostenuto dalle parti resistenti, secondo cui la predetta polizza assicurativa, pre-sentata dall’impresa ricorrente, formata da una prima parte e dall’appendice, risultava costituita da due contratti, per cui avreb-bero dovuto essere autenticate sia la firma apposta sul primo fo-glio, sia quella in calce all’appendice, in quanto trattasi di un solo contratto di fideiussione, recante la stessa data del 14.4.2009
Ai fini della decisione della controversia in esame, va evidenziato che: 1) il punto 5 del paragrafo “modalità di presentazione delle offerte” della lettera invito del 25.3.2009 prescriveva che gli offe-renti dovevano allegare all’offerta economica “la quietanza del versamento ovvero la fideiussione bancaria ovvero la polizza assi-curativa originale”, relativa alla cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dei lavori, ridotta al 50% in caso di pos-sesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 (cioè pari 4.004,00 €), con la puntualizzazione che “la firma della polizza da parte dell’ente che si costituirà fideiussore nell’interesse dell’impresa dovrà essere autenticata nelle forme di legge, pena l’esclusione”; 2) l’impresa ricorrente ha allegato all’offerta, a tito-lo di cauzione provvisoria ridotta del 50%, la polizza assicurativa, rilasciata dall’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., formata da tre fogli autonomi, materialmente congiunti, ma privi di timbri di congiunzione, di cui: a) il primo foglio, recante la data del 14.4.2009 e composto da due pagine fronte-retro, dove: a1) nella prima pagina veniva indicato come “costo complessivo dell’opera” la somma di 389.297,23 € (cioè l’importo dell’appalto, senza gli oneri di sicurezza) e come “somma garantita”, pari all’1% del “costo complessivo dell’opera”, l’importo di 3.900,00 € e tale pagina recava in calce la firma della Sig.ra S. Rosa, nel-la qualità di agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A.; a2) nella seconda pagina venivano indicate le clausole contrattua-li, redatte in conformità all’art. 75 D.Lg.vo n. 163/2006 ed al D.M. n. 123 del 12.3.2004 e tale pagina recava in calce la firma della Sig.ra S. Rosa, nella qualità di agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A.; b) il secondo foglio, denominato “Ap-pendice” e recante anch’esso la data del 14.4.2009, dove veniva precisato che: b1) tale Appendice formava “parte integrante della suddetta polizza”; b2) “l’importo complessivo dell’opera” era di “400.330,44 €” (cioè l’importo complessivo dell’appalto, com-prensivo degli oneri di sicurezza); b3) “l’importo garantito all’1%” era di “4.004,00 €”; b4) anche tale foglio conteneva in calce la firma della Sig.ra S. Rosa, nella qualità di agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A.; c) il terzo foglio, re-cante in alto la firma della Sig.ra S. Rosa, nella qualità di a-gente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., e l’attestazione del Notaio Dott. Esposito C. che la SOCIETA’ GARANTE S.p.A. era autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, la certezza dell’identità della predetta Sig.ra S. Rosa e che la firma di quest’ultima era stata apposta alla presenza del Notaio, con in calce la data del 14.4.2009; 3) prima nella seduta di gara del 30.4.2009 la Commissione giudicatrice aveva escluso dalla ga-ra l’impresa ricorrente, poiché aveva allegato all’offerta una cau-zione provvisoria di 3.900,00 €, anzicchè di 4.004,00 €, e poi con provvedimento prot. n. 19649 del 29.12.2009 (notificato alla ricor-rente il 4.1.2010) il Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata escludeva definitivamente l’impresa ricorrente dalla procedura negoziata di cui è causa, in quanto, poiché la cauzione provvisoria, presentata dalla ricorrente, era priva di timbri di con-giunzione, non era certo l’importo garantito di 4.004,00 € (al ri-guardo veniva anche specificato che da una verifica informatica, eseguita in data 10.12.2009, era emerso che la cauzione provviso-ria, oggetto della controversia in esame, recava l’importo di 3.900,00 €, anzicchè di 4.004,00 €).
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Tali provvedimenti di esclusione impugnati risultano illegittimi, in quanto: a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1342, comma 1, C.C. “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o for-mulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determi-nati rapporti contrattuali” (come nella specie le polizze fideiusso-rie cauzionali per la partecipazione a gare di appalto con Pubbli-che Amministrazioni: al riguardo va evidenziato che trattasi di un contratto di fideiussione, cioè di uno dei contratti tipici disciplinati dal Titolo III del Codice Civile), “la clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario, qua-lora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”, per cui nella specie deve ritenersi che l’importo, garantito dalla SOCIETA’ GARANTE S.p.A., sia quello di 4.004,00 € e non quello di 3.900,00 € (al riguardo va pure precisato che non assume alcun rilievo giuridico la circostanza che dalla verifica in-formatica, eseguita dalla stazione appaltante in data 10.12.2009, era emerso che la cauzione provvisoria, oggetto della controversia in esame, recava l’importo di 3.900,00 €, in quanto risulta eviden-te che sul sito internet della SOCIETA’ GARANTE S.p.A. era stato digitato l’importo indicato nella prima pagina della polizza assicu-rativa e non l’importo dell’Appendice) (per un precedente analogo cfr. TAR Basilicata Sent. n. 406 del 3.7.2009); b) l’art. 72 L. n. 89/1913 non prescrive l’obbligo dei timbri di congiunzione tra più fogli della stessa scrittura privata; c) come già evidenziato, il pre-detto punto 5 del paragrafo “modalità di presentazione delle offer-te” della lettera invito del 25.3.2009 non prescriveva l’obbligo, a pena di esclusione, che tutti i fogli della cauzione provvisoria do-vessero essere forniti di timbri di congiunzione, ma soltanto l’obbligo che la firma del fideiussore dovesse autenticata e quest’ultima prescrizione è stata adempiuta dall’impresa ricorren-te, poiché, come sopra detto, il terzo foglio della polizza assicura-tiva, presentata dalla ricorrente in allego all’offerta, conteneva la firma della Sig.ra S. Rosa, nella qualità di agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., e l’attestazione del Notaio Dott. Esposito C. che la SOCIETA’ GARANTE S.p.A. era autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, la certezza dell’identità della pre-detta Sig.ra S. Rosa e che la firma di quest’ultima era stata apposta alla presenza del Notaio, con in calce la data del 14.4.2009; d) non risulta condivisibile l’assunto, sostenuto dalle parti resistenti, secondo cui la predetta polizza assicurativa, pre-sentata dall’impresa ricorrente, formata da una prima parte e dall’appendice, risultava costituita da due contratti, per cui avreb-bero dovuto essere autenticate sia la firma apposta sul primo fo-glio, sia quella in calce all’appendice, in quanto trattasi di un solo contratto di fideiussione, recante la stessa data del 14.4.2009.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 387 dell ‘ 11 giugno 2010, pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza