Non vi è poi alcun ostacolo normativo che si frapponga in linea teorica alla sostituibilità del DURC con...
Non vi è poi alcun ostacolo normativo che si frapponga in linea teorica alla sostituibilità del DURC con un’autocertificazione di regolarità contributiva in sede di partecipazione ad una gara
Tale atto è legittimo purchè tale certificazione venga poi regolarmente acquisita prima dell’affidamento dell’incarico all’aggiudicataria, e quindi nell’ambito delle normali verifiche dei requisiti dichiarati, da effettuarsi obbligatoriamente prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva, come, del resto, risulta avvenuto nel caso di specie.
La comunicazione del 6.11.2009, con cui il Comune ha rettificato il bando della trattativa privata cui la ricorrente era stata invitata a partecipare, prevedendo la possibile sostituzione del DURC con una autocertificazione di regolarità contributiva, è stata inviata ad entrambe le ditte invitate con mezzi di comunicazione immediata ( fax ed e-mail), tre giorni prima del termine di scadenza del termine per presentare offerte e quando nessuna delle due invitate lo aveva ancora fatto. E’ evidente, pertanto, che non vi è stata nessuna lesione della par condicio.
La ricorrente ha partecipato alla gara in epigrafe ma la sua offerta è stata esclusa per anomalia e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata che, a differenza della ricorrente, aveva presentato un’offerta non corredata dal DURC ma da una autocertificazione, in conformità a quanto previsto dal Comune con un atto integrativo e di rettifica della lettera di invito di poco precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per violazione della par condicio – illegittimità rettifica bando- violazione e falsa applicazione d.lgs 495/1996 come modificato dall’art. 98 ( rectius: 86) comma 10 d.lgs 276/2003;
Si sostiene che il bando non poteva essere modificato poco prima della scadenza delle offerte e che il DURC non è sostituibile con un’autocertificazione
2) Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto – illogicità manifesta – contraddittorietà fra atti della PA – carenza insufficienza della motivazione;
Sulla pretesa illegittimità dell’avvenuta esclusione dell’offerta della parte ricorrente per anomalia si sostiene che a) il prezzo a base d’asta era illogico perché non risulta come sia stato fissato un prezzo a base d’asta di € 250,00 per un servizio ( il recupero delle salme rinvenute nel territorio comunale ed il trasporto all’obitorio comunale o alla diversa destinazione indicata dalle Autorità) che ha un costo irrisorio, tanto che è stato svolto per anni dalla ricorrente senza oneri per il Comune, che l’importo offerto pari a € 20,00 copre i costi della ricorrente che ne trae il vantaggio commerciale di essere a contatto diretto con i congiunti dell’estinto. Si contesta la valutazione di anomalia perché non sono state prodotte analisi economiche o evidenziati particolari accorgimenti o modalità esecutive, rimarcando che nemmeno il Comune ha reso noto le analisi economiche che hanno portato alla determinazione dell’importo a base d’asta; si contesta la decisione di non tener conto del vantaggio commerciale che il ricorrente avrebbe ricavato dal servizio;
3) Violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il trasporto funebre- violazione delle regole di concorrenza – violazione della par condicio – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – lesione diritti soggettivi – contraddittorietà fra atti; la decisione del comune di escludere la ricorrente perché offre un prezzo troppo basso violerebbe le regole di buona amministrazione e di rispetto della più ampia concorrenza vigente nel settore.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Povoletto e la controinteressata controdeducendo per il rigetto del ricorso.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Il ricorso è infondato.
La comunicazione del 6.11.2009, con cui il Comune ha rettificato il bando della trattativa privata cui la ricorrente era stata invitata a partecipare, prevedendo la possibile sostituzione del DURC con una autocertificazione di regolarità contributiva, è stata inviata ad entrambe le ditte invitate con mezzi di comunicazione immediata ( fax ed e-mail), tre giorni prima del termine di scadenza del termine per presentare offerte e quando nessuna delle due invitate lo aveva ancora fatto. E’ evidente, pertanto, che non vi è stata nessuna lesione della par condicio.
Non vi è poi alcun ostacolo normativo che si frapponga in linea teorica alla sostituibilità del DURC con un’autocertificazione di regolarità contributiva in sede di partecipazione ad una gara, purchè tale certificazione venga poi regolarmente acquisita prima dell’affidamento dell’incarico all’aggiudicataria, e quindi nell’ambito delle normali verifiche dei requisiti dichiarati, da effettuarsi obbligatoriamente prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva, come, del resto, risulta avvenuto nel caso di specie.
Per quanto riguarda le contestazioni mosse all’avvenuta esclusione dell’offerta della ricorrente per anomalia, si rileva che, nel corso del procedimento correttamente attivato dall’amministrazione per la verifica della congruità di un’offerta che comportava un ribasso del 92% a fronte di quello dell’ 1,51% dell’offerta del contro interessato, la ricorrente non ha fornito giustificazioni oggettive dell’asserita copertura dei costi del servizio, tant’è che, anche in sede di ricorso, viene effettuata una sorta di ribaltamento dell’onere della prova, addossando al Comune la responsabilità di dimostrare la congruità del prezzo fissato a base d’asta. Al di là della questione formale della mancata impugnazione della lettera di invito che fissava come base di gara il prezzo di € 250,00 per ogni servizio, questione che da sola sarebbe già in grado di tagliare la testa al toro e sgombrare il campo da qualsiasi possibilità di contestazione di tale importo, resta comunque il fatto che la fissazione del prezzo base rientra nelle attività tecnico discrezionali rimesse agli uffici della stazione appaltante e che possono essere contestate in sede giurisdizionale unicamente per manifesta illogicità e/o contraddittorietà o per la violazione delle specifiche normative tecniche che vengono in questione, al cui riguardo nulla viene dedotto. Inoltre non si può ignorare la sostanziale ammissione di assenza di utile di impresa, che non può essere certamente sostituito con una previsione, del tutto aleatoria, di rientro economico in termini di conoscibilità e pubblicità.
Da quanto sopra si evince pertanto che la valutazione di non congruità dell’offerta della ricorrente non appare manifestamente illogica o contraddittoria o immotivata, il che esaurisce i limiti del sindacato giurisdizionale al riguardo espletabile.
Nessun pregio ha infine nemmeno il terzo motivo di ricorso; è infatti innegabile che l’aggiudicazione alla controinteressata comporti un maggior esborso per il Comune , ma è altrettanto ovvio che il Comune doveva effettuare la verifica della congruità dell’offerta non al fine di selezionare l’offerta per tale ente più conveniente ma onde assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 527 del 15 luglio 2010 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste