non sussistono norme nel nostro ordinamento che vietino la costituzione di consorzi tra imprese dotate dei requisiti per
non sussistono norme nel nostro ordinamento che vietino la costituzione di consorzi tra imprese dotate dei requisiti per partecipare uti singuli alla gara, né sussiste alcuna previsione che contenga tale limite nel bando de quo
Non può pertanto introdursi un limite o un divieto in via giurisprudenziale, come preteso da parte ricorrente, spettando al legislatore effettuare le opportune valutazioni per decidere se introdurre un tale divieto, tutto’oggi non sussistente.
Con la seconda censura si deduce la violazione di norme comunitarie e nazionali a tutela della libera concorrenza per essere, il raggruppamento ricorrente, composto da società tutte in grado di partecipare singolarmente alla gara in questione
Con l’ultima censura proposta dall’ATI ricorrente avverso l’aggiudicazione della gara de qua alla contro interessata, si deducono vizi di cui sarebbe affetto il bando, nella parte in cui non vengono introdotte clausole limitative della partecipazione in raggruppamento nell’ipotesi di imprese già dotate dei requisiti per la partecipazione individuale.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
La censura è infondata nella considerazione che non sussistono norme nel nostro ordinamento che vietino la costituzione di consorzi tra imprese dotate dei requisiti per partecipare uti singuli alla gara, né sussiste alcuna previsione che contenga tale limite nel bando de quo.
Irrilevante è il richiamo, operato dall’Ati ricorrente a sostegno del motivo addotto, al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 7 febbraio 2003 n. AS251, ove si sottolinea il rischio che il modello del raggruppamento possa costituire strumento di collaborazione restrittivo della concorrenza, in quanto detto parere “è finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, pur nel silenzio della legge, di limitare la possibilità di associarsi in ATI da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara” (in termini C. Stato, sez. VI, sent. n. 588 del 20/02/08).
Nella sentenza richiamata è contenuta l’osservazione, che il Collegio condivide, che “ a fronte di fattispecie in cui si può ipotizzare che il raggruppamento delle imprese maggiori riduca l’effettiva concorrenza e incida negativamente sull’interesse della stazione appaltante a poter contare su un numero più ampio di offerte, si può presentare il diverso caso dell’introduzione con la lettera d’invito di elevati requisiti, richiesti anche solo ai fini della valutazione dell’offerta, che fanno sorgere la necessità di soggetti già qualificati in modo separato e tale riunione può avere effetti pro-competitivi per impedire che i requisiti elevati finiscano per restringere l’effettivo ambito della competizione”.
Non può pertanto introdursi un limite o un divieto in via giurisprudenziale, come preteso da parte ricorrente, spettando al legislatore effettuare le opportune valutazioni per decidere se introdurre un tale divieto, tutto’oggi non sussistente.
Anche l’ultima censura è infondata con espresso riferimento agli argomenti svolti dal Collegio in sede di esame del terzo ordine di censure, ribadendo, in questa sede che non sussiste un divieto, contenuto in norme nazionali o comunitarie, che imponga l’apposizione della clausola limitativa invocata.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3129 del 20 luglio 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania