la rilevata mancanza della sussistenza nella specie degli elementi dell’illecito, non può trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno così formulata in quanto non accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale subito e del nesso eziologico con il provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale
occorre meglio precisare che la sentenza di annullamento del G.A., oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio - consistente nella eliminazione dell’atto impugnato- produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la pubblica amministrazione si dovrà attenere nell’attività futura: vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa. Quale effetto immediato la sentenza di annullamento produce il c.d.effetto ripristinatorio che implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato determinando l’adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica esistente prima dell’adozione dell’atto impugnato.
Ed invero l’effetto ripristinatorio, unitamente a quello conformativo, derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo costituisce già una riparazione nella maniera più specifica e pertanto, anche satisfattiva, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell’atto imputabile alla P.A. .
Nella specie, non risulta che dopo le sentenze di annullamento degli atti repressivi adottati dall’Amministrazione, che hanno cancellato la situazione di illegittimità, parte ricorrente abbia proseguito i lavori nonostante il ripristino, con dette decisioni, dell’assetto di interessi (vigenza delle autorizzazioni edilizie) preesistente all’adozione degli atti impugnati, senza ulteriore esercizio illegittimo del potere amministrativo.
Né varrebbe obiettare la intervenuta compressione dello ius aedificandi a seguito dell’inedificabilità delle aree in questione per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 29 del 1997, istitutiva tra l’altro del Parco Naturale di Veio: in particolare, l’art.8, comma 3, lett. o), n. 1, prevede che sono consentiti gli interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge stessa e nella specie, risulta che la società munita della regolare autorizzazione ha iniziato i lavori nel novembre 1976, senza poter pertanto attribuire alla sopravvenuta introduzione della legge regionale alcun motivo di impedimento all’attività edificatoria da parte della ricorrente.
Ne discende che il lamentato impedimento alla prosecuzione dei lavori non è derivato né dagli effetti delle sentenze di annullamento, che hanno eliminato gli atti sindacali illegittimi senza ulteriore attività amministrativa impeditiva, né dalla sopravvenuta applicazione della richiamata Legge regionale, non potendosi ravvisare in tal senso la sussistenza degli elementi dell’illecito (evento-danno, rapporto di causalità).
A ciò va aggiunto, che il giudizio risarcitorio ha un oggetto diverso e più ampio di quello impugnatorio, attesa la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito civile : in tal caso trova applicazione il principio generale fissato dall’art.2967 c.c., secondo il quale chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda ed è tenuto a comprovare in modo rigoroso l’esistenza del danno che assume aver subito (effettivo e non solo potenziale), oltre che il nesso eziologico tra il danno patrimoniale e i provvedimenti illegittimi annullati, non potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, attinente allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti dell’onere della prova (cfr. ex multis, Tar Liguria, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 2914; Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 settembre 2009, n. 820; idem, Roma, sez. II, 19 giugno 2009, n. 5850; idem, sez. II, 12 ottobre 2005 , n. 8409).
Pertanto, in disparte la rilevata mancanza della sussistenza nella specie degli elementi dell’illecito, non può trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno così formulata in quanto non accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale subito e del nesso eziologico con il provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale, mancante dell’ allegazione dei necessari elementi valutativi, non potendosi altresì utilizzare mezzo di prova raccolto in altro giudizio.
In definitiva, sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso, in quanto infondato va respinto.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 32739 dell’11 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Utilità