non può essere imputato all’amministrazione procedente, ai sensi dell’ art. 46 del codice dei contreatti, l’obbligo di acquisire documentazione integrativa o di chiarimenti rispetto a quella presentata dalla concorrente
Nessuna violazione dell’art. 46 è quindi imputabile all’amministrazione, la quale si è limitata a prendere atto della volontà manifestata dalla ricorrente di partecipare alla gara congiuntamente per entrambi i lotti, pur non risultando in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis in caso di offerta relativa ad entrambe le forniture.
Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/2006, si ribadisce l’assunto per cui gli elementi rivelatori del possesso della capacità tecnica ivi contemplati non assumono carattere tassativo, non essendo impedito all’amministrazione di individuare altri parametri di riferimento, purchè ciò avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara.
L’indicazione delle possibili referenze, così come previste dall’art. 42 e come altrettanto avviene per il profilo della capacità economico-finanziaria disciplinato dall’art. 41, non è certamente limitativa della possibilità per la stazione appaltante di individuare altri riferimenti (come avvenuto nella fattispecie in esame, ove è stato fatto riferimento a precedenti forniture analoghe eseguite nel triennio per un ammontare almeno pari al valore del singolo lotto o dei lotti cui si partecipa), al fine di individuare il soggetto che, in base alle precedenti esperienze maturate, sia in grado di assicurare un buon livello di fornitura.
L’individuazione di tale requisito ed il suo riferimento ad un importo minimo relativamente alle forniture pregresse, corrispondente al valore della fornitura da eseguire, sia pure con il temperamento della connessione con l’oggetto della gara e con il principio di proporzionalità, non risulta in contrasto con le norme richiamate, che, si ripete, non hanno carattere esaustivo o tassativo.
Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti la società Ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara indetta dall’Azienda Ospedaliera di Padova per la fornitura di “Kit teleria sterile monouso per angiografia diagnostica, interventistica periferica e cardiologia interventistica per il periodo di tre anni”.
La fornitura risultava articolata su due lotti, per i quali era possibile concorrere sia disgiuntamente che congiuntamente, a tal fine essendo previsto che nella busta n.2, contenente la documentazione amministrativa, le ditte partecipanti provvedessero ad indicare i lotti per i quali intendevano concorrere.
Ai fini dell’ammissione alla gara, i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare il possesso di determinati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti, indicando per il primo profilo l’ammontare del fatturato realizzato nell’ultimo triennio, che non doveva essere inferiore a 1,5 volte il valore del lotto o dei lotti cui intendevano partecipare, indicando altresì, per il secondo profilo, di aver effettuato nell’ultimo triennio forniture analoghe per un valore non inferiore a quello di ciascun lotto o dei lotti cui aspiravano.
L’odierna ricorrente presentava la propria richiesta di partecipazione, riferita ad entrambi i lotti, pur non possedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnica, un’esperienza pregressa sufficiente per entrambe le forniture, da cui la disposta esclusione dalla gara.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Il Collegio, valutate le doglianze dedotte, ritiene che il ricorso sia privo di fondamento, confermando quanto già anticipato in sede cautelare.
Superata l’eccezione di tardività del ricorso, così come eccepita dalla difesa resistente, con riguardo alle previsioni del bando e del disciplinare di gara, le censure dedotte sia avverso le previsioni del bando e del disciplinare che avverso il provvedimento di esclusione non possono trovare accoglimento.
Con riguardo, infatti, alla denunciata violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/2006, si ribadisce l’assunto per cui gli elementi rivelatori del possesso della capacità tecnica ivi contemplati non assumono carattere tassativo, non essendo impedito all’amministrazione di individuare altri parametri di riferimento, purchè ciò avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara.
L’indicazione delle possibili referenze, così come previste dall’art. 42 e come altrettanto avviene per il profilo della capacità economico-finanziaria disciplinato dall’art. 41, non è certamente limitativa della possibilità per la stazione appaltante di individuare altri riferimenti (come avvenuto nella fattispecie in esame, ove è stato fatto riferimento a precedenti forniture analoghe eseguite nel triennio per un ammontare almeno pari al valore del singolo lotto o dei lotti cui si partecipa), al fine di individuare il soggetto che, in base alle precedenti esperienze maturate, sia in grado di assicurare un buon livello di fornitura.
L’individuazione di tale requisito ed il suo riferimento ad un importo minimo relativamente alle forniture pregresse, corrispondente al valore della fornitura da eseguire, sia pure con il temperamento della connessione con l’oggetto della gara e con il principio di proporzionalità, non risulta in contrasto con le norme richiamate, che, si ripete, non hanno carattere esaustivo o tassativo.
Al contrario, lungi dallo sconfinare in arbitrio, l’individuazione di requisiti specifici di capacità tecnica al fine dell’ammissione costituisce espressione del potere-dovere dell’amministrazione procedente di perseguire il pubblico interesse nella scelta del miglior offerente sotto ogni profilo, sia tecnico che economico.
Né è possibile rilevare, per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento della fornitura de qua, profili di illogicità, irrazionalità ovvero ritenere che gli stessi, così come fissati dal bando, siano illegittimi in quanto sproporzionati ed eccessivi rispetto alla fornitura da eseguire.
Invero, tale non appare la prescrizione che richiede che l’aspirante fornitore abbia eseguito, nell’arco dell’ultimo triennio, una fornitura analoga di almeno pari valore di quella da assegnare, essendo evidente la volontà, non certo discriminatoria o penalizzante, di individuare un soggetto che abbia già avuto modo di effettuare un servizio equivalente.
Quanto infine all’ulteriore doglianza dedotta, secondo la quale la ricorrente doveva quanto meno essere ammessa a partecipare per uno dei due lotti, in particolare il n.2, in quanto la capacità tecnica dimostrata sarebbe stata sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara limitatamente a tale fornitura, il motivo è privo di pregio.
Va in primo luogo rilevato che, deliberatamente, parte ricorrente ha presentato la propria richiesta di partecipazione per entrambi i lotti, indicando cumulativamente per entrambi le forniture pregresse, senza operare alcuna distinzione, ben sapendo di non raggiungere per entrambi il requisito minimo di capacità tecnica richiesto dal bando ai fini dell’ammissione.
Soltanto ad esclusione decretata, la società istante ha provveduto ad inviare alla stazione appaltante una nota, nella quale distingueva le forniture dell’ultimo triennio a seconda del lotto di riferimento.
A tale riguardo parte istante denuncia l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che, in violazione del disposto di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 163/06, non avrebbe provveduto ad acquisire chiarimenti e precisazioni da parte della concorrente circa il contenuto dell’offerta, onde limitarla ad un solo lotto, per il quale sussistevano i requisiti di partecipazione.
L’assunto non può essere condiviso, in quanto, come già sottolineato in sede cautelare, non può essere imputato all’amministrazione procedente, ai sensi dell’invocato art. 46, l’obbligo di acquisire documentazione integrativa o di chiarimenti rispetto a quella presentata dalla concorrente.
Quest’ultima, infatti, ha consapevolmente presentato domanda di partecipazione per entrambi i lotti, senza specificare alcunché con riferimento al possesso della capacità tecnica per ciascuna delle due forniture, ben sapendo di non raggiungere per entrambi, cumulativamente, la soglia di fatturato minimo richiesto per l’ammissione.
Imputet sibi una tale omissione, non potendo la ricorrente pretendere che tale carenza o imprecisione contenuta nella formulazione della domanda di partecipazione, in presenza delle chiare prescrizioni del disciplinare di gara, venisse diversamente interpretata e quindi superata dalla stazione appaltante mediante una richiesta di chiarimenti o un’integrazione della domanda, limitando la partecipazione per la fornitura di un solo lotto.
A cura di Sonia Lazzini
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