L’eventuale mancata dichiarazione di possesso dei requisiti dei subappaltatori, comporta l’esclusione dell’impresa principale “solo” l’impossibilità di procedere al subappalto?
Invero, dalla disciplina statutaria della società cooperativa partecipante, emerge che la stessa è abilitata a concorrere alle gare in proprio, come autonomo soggetto di diritto, non già quale mandataria delle imprese socie._In gara, peraltro, la stessa ha comprovato la sussistenza, in capo alle cooperative indicate come esecutrici materiali del servizio, dei requisiti di ordine generale.A ciò si aggiunge – quanto alla mancata produzione del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della società indicata quale subappaltatrice – che la disciplina di gara non contiene una specifica comminatoria di esclusione per l’ipotesi di mancata produzione del suddetto certificato riferito al subappaltatore, in linea, peraltro, con l’indirizzo pretorio secondo cui i difetti della documentazione relative alle imprese subappaltatrici o i vizi attinenti alla dichiarazione di subappalto implicano, se del caso, l’impossibilità di procedere al subappalto, non già l’esclusione dalla procedura (il che consente di disattendere anche il quarto motivo di ricorso incidentale).
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