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Non c’è colpa grave se si sono incertezze interpretative

Pubblicato il 01/02/2010
Pubblicato in: Sentenze
Non c’è colpa grave se si sono incertezze interpretative
 
Le argomentazioni appena riferite sono a parere del Collegio sufficienti ad escludere la colpa grave di tutti i convenuti, i quali nel decidere di aprire dapprima le buste con le offerte economiche, non hanno violato norme di legge, né regolamentari, e nemmeno una prassi consolidata, atteso che sussistevano ancora incertezze interpretative.
 
A seguito dell’annullamento da parte del TAR Lazio (sentenza n. 1236 del 2005) dei decreti di aggiudicazione di una gara  e di approvazione del relativo contratto, in quanto la Commissione ha aperto le buste contenenti le offerte economiche prima della valutazione degli aspetti tecnici delle offerte stesse, il Ministero della salute ha pagato, a titolo di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese legali, alla vincitrice dell’appello, la somma di 19.672,00 che viene ora  contestata ai convenuti_ nella loro qualità di componenti della commissione e capo del servizio studi e documentazione del Ministero della sanità_ con la domanda introduttiva del presente giudizio, in ragione della colpa grave rinvenibile nella decisione di aprire le buste delle offerte economiche prima della valutazione degli aspetti tecnici.
Qual è il parere dei giudici della Corte dei Conti?
 
La domanda della Procura Regionale non è fondata.
Innanzitutto è da rilevare che la sentenza del Tar condanna al risarcimento per equivalente il Ministero della Salute e non gli odierni convenuti, ma la Procura nell'atto di citazione non spiega le ragioni per le quali sia rinvenibile nella condotta dei componenti della Commissione e del capo del servizio studi, l'elemento soggettivo della colpa grave. Questa è  considerata implicita nell'azione di aprire le buste delle offerte economiche prima della valutazione degli elementi tecnici. In merito ai comportamenti di ciascun convenuto e alla loro presunta connotazione come gravemente colpevoli, la Procura nulla dice
Ad ogni buon conto, pur prescindendo dalla carenza dell'indicazione degli elementi relativi alla responsabilità dei convenuti a sostegno della domanda attorea, il Collegio, valutando nel merito i compiti attribuiti e quelli svolti dai convenuti nelle loro rispettive qualità, reputa non sussistere a loro carico alcuna responsabilità per il risarcimento pagato dal Ministero della Salute alla Grapho srl.
Innanzitutto, come rilevato nella memoria del Presidente della Commissione (il Convenuto 8), la normativa applicata alla fattispecie era quella recata dal decreto legislativo n. 157 del 1995 (recante l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) che non contiene alcuna espressa indicazione sull'ordine cronologico delle due fasi valutative per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
E' vero inoltre che all'epoca della gara (aprile 2000) l'ordine cronologico nell'apertura delle buste non era una prassi consolidata,  atteso che ancora esistevano incertezze in ordine alla fattispecie, talché anche la Corte dei conti (sezione del controllo n. 108/1999) è intervenuta in materia proprio perchè esistevano comportamenti difformi
E' vero altresì che la G. non si era opposta all'apertura delle buste con l'offerta economica prima delle valutazioni tecniche, tant'è che questo aspetto  non è stato il principale motivo di ricorso al Tar.
E' vero infine anche, come riferito dall'avv. Schiavello nel corso dell'odierna udienza, che la sentenza del Tar avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione, specialmente nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale di altra società che aveva dimostrato che avrebbe comunque superato la G. in graduatoria anche se fossero state aperte prima le offerte economiche.
 
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 93 el 21 gennaio 2010 emessa dalla LA CORTE DEI CONTI_SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO
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