Nessuna delle menzionate irregolarità poteva, quindi, essere considerata “definitiva” ed assumere carattere ostativo alla partecipazione alla gara.
Nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 l’Agenzia delle entrate precisa che non può essere considerata irregolare la posizione dell’impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (o per l’adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale
Secondo le appellanti, a carico della mandante Controinteressata due sussisterebbe una causa di esclusione per presunta carenza del requisito della regolarità tributaria, sia al momento della presentazione della domanda sia in esito alla procedura di verifica dei requisiti auto dichiarati. Ciò sarebbe desumibile dal certificato dell’Agenzia delle entrate di Benevento del 12 maggio 2008, che avrebbe accertato diverse pendenze a suo carico.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
E’ privo di fondamento il motivo del ricorso in appello, con cui si contesta il mancato accoglimento del ricorso incidentale diretto a dimostrare la sussistenza di una causa di esclusione delle ricorrenti di primo grado.
Il Collegio ritiene, al contrario, che il giudice di primo grado abbia correttamente fatto applicazione dei condivisibili principi contenuti nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della nuova normativa introdotta dal d.. lgs. 163/2006.
Si ricorda che sulla base dell’art. 38, comma 1, lett. g) del d. lgs. 163/2006, i soggetti che abbiano commesso violazioni dei doveri relativi al pagamento di imposte e di tasse, definitivamente accertati, sono esclusi dalla partecipazione alle gare di appalto.
Secondo la menzionata circolare vi è regolarità fiscale quando, alternativamente:
- a carico dell’impresa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato;
- in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell’amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
La circolare precisa inoltre che non può essere considerata irregolare la posizione dell’impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (o per l’adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale.
Facendo applicazione di tali criteri interpretativi, si osserva che la posizione della Controinteressata due non presentava accertamenti tributari “definitivi”, ostativi alla sua partecipazione alla gara.
In particolare, le pendenze attestate nel certificato non avevano assunto il carattere di definitività, perché oggetto di ricorso e sospese dalla commissione tributaria (iscrizione a ruolo di € 8.760,18 e iscrizione a ruolo di € 3.194,99), o oggetto di provvedimento di sgravio con residua (ed esigua) somma da corrispondere, pagata nei termini di legge (iscrizione a ruolo di € 14.240,49, ridotta a € 329,44, poi corrisposti), o perché notificate dopo la domanda di partecipazione alla gara e pagate entro il termine di impugnazione (iscrizione a ruolo di € 2.235,66).
Nessuna delle menzionate irregolarità poteva, quindi, essere considerata “definitiva” ed assumere carattere ostativo alla partecipazione alla gara.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisone numero 2213 del 20 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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