Neppure comporta l’improcedibilità del ricorso la mancata contestazione del contratto e l’omessa richiesta della sua caducazione,
Neppure comporta l’improcedibilità del ricorso la mancata contestazione del contratto e l’omessa richiesta della sua caducazione,
dovendosi ciò intendere come una consentita, semplice delimitazione della domanda, che sortisce, al limite, le conseguenze contemplate dall’articolo art. 245 quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53:
tali circostanze possono invero essere valutate dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, quale “condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1” [“di conseguire l'aggiudicazione e il contratto”], “o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto”.
Nell’ipotesi in esame, d’altra parte, non si può escludere in concreto la sussistenza del giustificato motivo, considerato che il contratto (stipulato il 28 ottobre 2009) è stato prodotto agli atti dal controinteressato solo in data 10 maggio 2010 e dal Comune in data 14 maggio 2010, pur nella vigenza dell’articolo 79, comma quinto, lettere a) e b-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come integrato dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53, che impone la comunicazione anche della stipulazione del contratto.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3142 del 22 luglio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari