Nella descritta situazione non vi è spazio per la richiesta inibizione alla stipulazione del contratto, che è già avvenuta.
Va peraltro soggiunto – quanto alla richiesta risarcitoria, formulata in primis nel senso della reintegrazione in forma specifica, e quindi intesa all’aggiudicazione della gara in capo alla ricorrente vittoriosa – che le rappresentate esigenze di stringente ed ineludibile tutela dell’interesse pubblico, sostanziantesi nel consentire allo Stato italiano di ottemperare alle prescrizioni della Commissione Europea e di assicurare standards di sicurezza consonanti a quelli internazionali, anche al fine di evitare che lo Stato incorra nella procedura di infrazione, spingono il Collegio – all’esito di un attento bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso all’esame – ad assicurare alla ricorrente principale la tutela risarcitoria per equivalente.
L’accoglimento del ricorso, negli enunciati profili impugnatori, porta all’esame delle ulteriori richieste formulate con l’impugnativa, e concernenti l’inibizione dell’Istituto resistente alla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria e la condanna dell’Istituto medesimo alla reintegrazione in forma specifica a favore della società ricorrente o, invia subordinata, al risarcimento dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara.
E’ di palmare evidenza che il Progetto Passaporto Elettronico Fase TI, diretto a fornire, con l’introduzione delle impronte digitali, più elevati standard di sicurezza, rivesta importanza a livello internazionale._La Commissione della Comunità Europea, con decisione n. 2909 del 28 Giugno 2006 ha disposto che, a decorrere dal 28 Giugno 2009, sui passaporti rilasciati dagli Stati Membri dovevano essere memorizzate le impronte digitali del titolare. _Per quanto riguarda lo Stato italiano è avvenuto che, in ragione del protrarsi della procedura di gara per cui è causa, il Ministero degli Esteri ha richiesto alla Commissione Europea una proroga della precitata data di avvio della produzione dei passaporti biometrici di seconda generazione, con impegno dell’Italia ad assicurarne la produzione entro e non oltre il 28 giugno 2010, pena il rischio della sottoposizione dello Stato a procedura di infrazione; di qui l’impegno dell’Istituto con quel Ministero al rispetto del prorogato termine finale._Sotto la spinta delle enunciate ragioni di necessità ed urgenza, si è quindi pervenuti, dopo l’aggiudicazione definitiva della gara del 25 febbraio 2010, alla stipulazione del contratto il successivo 23 marzo 2010._Nella descritta situazione non vi è spazio per la richiesta inibizione alla stipulazione del contratto, che è già avvenuta.
Va peraltro soggiunto – quanto alla richiesta risarcitoria, formulata in primis nel senso della reintegrazione in forma specifica, e quindi intesa all’aggiudicazione della gara in capo alla ricorrente vittoriosa – che le rappresentate esigenze di stringente ed ineludibile tutela dell’interesse pubblico, sostanziantesi nel consentire allo Stato italiano di ottemperare alle prescrizioni della Commissione Europea e di assicurare standards di sicurezza consonanti a quelli internazionali, anche al fine di evitare che lo Stato incorra nella procedura di infrazione, spingono il Collegio – all’esito di un attento bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso all’esame – ad assicurare alla ricorrente principale la tutela risarcitoria per equivalente.
La quale, in adesione alla richiesta in proposito avanzata dalla ricorrente con i motivi aggiunti, sarà delibata nell’ambito dell’azione autonoma risarcitoria che sarà avviata dalla ricorrente medesima.
5.3.- All’accoglimento del ricorso, ai sensi e per gli effetti indicati in motivazione, consegue, come di consueto, la condanna dell’Istituto soccombente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio e degli onorari di causa, nella misura indicata in dispositivo.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 9795 del 5 maggio 2010 p ronunciata dal Tar Lazio, Roma
Utilità