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nei casi di decreto penale di condanna, la successiva estinzione del reato...

Pubblicato il 12/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
nei casi di decreto penale di condanna, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell'art. 460, co. 5, c..p., pur operando ope legis, in presenza dei presupposti stabiliti da tale norma, richiede pur sempre che l'esistenza di tali presupposti sia accertata con una pronuncia del giudice dell'esecuzione su istanza dell'interessato (pronuncia che, nel caso di specie, non risulta resa).

Ne consegue che, in difetto di una tale pronuncia giudiziale, la condanna per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale di colui nei cui confronti è pronunciata, costituisce, dunque, una causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999

Ora, una volta accertato che la condotta posta in essere dal legale rappresentante in sede di dichiarazione non risultasse conforme al canone di particolare diligenza esigibile nei suoi confronti (e in disparte restando la sufficienza dell’inveritiera dichiarazione a supportare il provvedimento di decadenza), occorre altresì domandarsi se, in base ai noti canoni della conferenza e della rilevanza, le condanne riportate dai direttori tecnici (e la cui dichiarazione era stata omessa dal legale rappresentante) risultassero di gravità tale da giustificare l’esclusione dalla gara e la successiva iscrizione nell’ambito del casellario informatico.


Ad avviso del Collegio, la risposta al quesito deve essere affermativa.
In particolare, il Collegio osserva che risulti certamente rilevante ai fini del decidere il decreto penale di condanna riportato da uno dei direttori tecnici della società per molteplici e rilevanti violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e segnatamente:
- per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni di cui agli articoli 55, 109, 328 e 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (recante ‘Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’), nonché
- per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni di cui agli articoli 24, 27, 29, 32 e 77 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante ‘Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni’)
Concludendo sul punto, non appare negabile che il legale rappresentante della soc. Controinteressata Universal Italiana avesse nel caso di specie omesso di rendere una dichiarazione obbligatoria (e soggettivamente esigibile) in ordine alla sussistenza di reati certamente idonei ad incidere sulla moralità morale e professionale dei direttori tecnici.
4.2.3. Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi in relazione alla circostanza (addotta dalla Difesa della soc. Controinteressata Universal Italiana) secondo cui la condanna in parola risalirebbe ad oltre un quinquennio prima della gara, con la conseguenza che fossero maturati i requisiti per l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 460 c.p.p.
Al riguardo il Collegio ritiene di richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui nei casi di decreto penale di condanna, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell'art. 460, co. 5, c..p., pur operando ope legis, in presenza dei presupposti stabiliti da tale norma, richiede pur sempre che l'esistenza di tali presupposti sia accertata con una pronuncia del giudice dell'esecuzione su istanza dell'interessato (pronuncia che, nel caso di specie, non risulta resa). Ne consegue che, in difetto di una tale pronuncia giudiziale, la condanna per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale di colui nei cui confronti è pronunciata, costituisce, dunque, una causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999 (arg. ex Cons. Stato, Sez. V, sent. 27 maggio 2008, n. 2522; id., Sez. V, sent. 28 dicembre 2007, n. 6756).

SI LEGGA ANCHE

le condanne (sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p. (c.d. patteggiamento), attinente a fattispecie contravvenzionale) per reati di natura ambientale incidono sulla moralità professionale di un rappresentante legale di un’impresa partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica?vige l’obbligo di dichiarazione di una tale situazione processuale?

Nei casi di applicazione della pena su richiesta, la successiva estinzione del reato, ai sensi del citato art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, pur operando “ope legis”, in presenza dei presupposti stabiliti da tale norma, richiede pur sempre che la esistenza di tali presupposti sia accertata con una pronuncia del giudice dell’esecuzione su istanza dell’interessato_ In difetto di tale pronuncia giudiziale, la sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale pronunciata per un reato che incide sull’affidabilità morale e professionale di colui nei cui confronti è pronunciata, costituisce, dunque, una causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 552 del 1999._La Società appellante, pertanto, affermando la inesistenza nei suoi confronti (delle persone preposte ai suoi organi rappresentativi e tecnici) di sentenze penali di condanna o di sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ha effettuato una falsa dichiarazione che le ha consentito di partecipare alla gara alla quale non avrebbe dovuto partecipare, a norma del combinato disposto costituito dal comma 1, lettera c e dal comma 2 dell’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 che, disponendo le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti, i cui organi amministrativi o tecnici siano incorsi in condanne penali, pongono l’onere a carico delle imprese concorrenti di dichiarare la inesistenza delle stesse.

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 2522 del 27 maggio 2008, inviata per la pubblicazione in data 3 giugno 2008, emessa dal Consiglio di Stato

< L’accertamento della falsità della dichiarazione, rendendo chiara l’esistenza della preclusione stabilita dal comma 1, lettera c, dell’art. 75, non poteva che comportare l’esclusione dalla gara ”.

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento al decreto penale di condanna pronunciato per un reato di natura ambientale, in quanto anche tale fattispecie deve farsi rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 157/95 perchè, come rilevato dal giudice di primo grado, dalla scelta di non opporsi al decreto penale di condanna non può trarsi l’inapplicabilità della citata norma ma, semmai, ciò può portare ad una specifica valutazione dei fatti contestati che, nella fattispecie, deve, peraltro, ritenersi irrilevante.

Sotto tale profilo, infatti, è priva di pregio la censura secondo cui l’amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato sui motivi posti a fondamento della decisione.

Tale valutazione, infatti, che rappresentava una facoltà per l’amministrazione e non un obbligo, esercitabile solo per i casi in cui la pena “patteggiata” fosse stata già dichiarata estinta e l’amministrazione avesse comunque voluto vagliare l’affidabilità di un eventuale contraente, nel caso in esame non poteva essere effettuata, stante la falsa dichiarazione della Società appellante che ha negato l’esistenza di sentenze penali, fatto che, di per sé, per il suo contenuto di falsità, deve ritenersi preclusivo dell’affidamento della gara>

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4243 del 5 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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