l'integrità dei plichi contenti le offerte delle imprese partecipanti è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle stesse e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall'art. 97 cost., di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa
viene in considerazione una fattispecie di pericolo, non una fattispecie di danno:è’ sufficiente che dalle risultanze processuali emerga che, per inosservanza di norme precauzionali, la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara
E’, in definitiva, provato per tabulas che dal 19 novembre 2007 al 3 giugno 2008 i plichi in questione sono stati depositati presso il Settore amministrazione generale senza che nessuna delle cautele idonee a garantire l’integrità e la perfetta conservazione delle buste contenenti le offerte fosse stata documentata.
Ciò urta, come correttamente richiamato dal Giudice genovese, con precisi obblighi a carico della commissione giudicatrice che deve predisporre particolari cautele a tutela della integrità e della conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche e deve farne esplicita menzione nel verbale di gara (C.d.S., V, 12 dicembre 2009, n. 7804).
La decisione appena citata ha peraltro chiarito come tale illegittimità non possa essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della Commissione sulla conservazione, in cassaforte, della documentazione, atteso che tale dichiarazione non vale a sostituire le funzioni del verbale di gara, che è sottoscritto dai componenti della commissione e che, comunque, anche tale cautela non soddisfa le richiamate esigenze, in mancanza della prova di sigillatura delle buste.
Le affermazioni testé riportate discendono, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente cui assegnare l'appalto con la p.a., in quanto l'integrità dei plichi contenti le offerte delle imprese partecipanti è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle stesse e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall'art. 97 cost., di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa.(C.d.S., V, 20 marzo 2008, n. 1219).
Le osservazioni che precedono consentono di ritenere non percorribile, in parte qua, l’indirizzo giurisprudenziale, pure richiamato dagli appellanti, che assegna alla mancanza delle su citate cautele un ruolo indiziario rispetto alla dimostrazione di elementi che facciano dubitare della corretta conservazione.
Nel caso che ne occupa, infatti, viene in considerazione una fattispecie di pericolo, non una fattispecie di danno. E’ sufficiente che dalle risultanze processuali emerga che, per inosservanza di norme precauzionali, la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, senza che a carico dell’interessato possa configurarsi un onere – del resto impossibile da adempiere - di provare un concreto evento di danno.
Alla stregua degli insegnamenti giurisprudenziali qui citati non v’è dubbio che la pronuncia di primo grado, coerente e immune da vizi di motivazione, vada pienamente condivisa e che vada rigettato l’appello della Regione Liguria.
Ciò vale anche per l’appello incidentale dell’aggiudicataria che ribadisce, tra l’altro, il tema della prova della corretta conservazione sulla base dell’asserita siglatura dei plichi, della quale, tuttavia, non v’è traccia nel verbale della Commissione giudicatrice.
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3203 del 21 maggio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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