IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DEL GIUDICE, L’INPS NON PUÒ PROVVEDERE ALL’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI PROPRI CREDITI E PERTANTO L’IRREGOLARITÀ ASSISTENZIALE NON PUÒ CONSIDERARSI “DEFINITIVAMENTE ACCERTATA”
Fattispecie di corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 38, c.1, lett. i) che richiede, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti_la Stazione appaltante ha l’obbligo di accertare la regolarità contributiva ed assistenziale delle partecipanti ad una gara?
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