L’illegittima aggiudicazione costituisce vizio radicale del detto contratto e ne comporta la caducazione ai fini della reintegrazione in forma specifica del ricorrente
L’illegittima aggiudicazione costituisce vizio radicale del detto contratto e ne comporta la caducazione ai fini della reintegrazione in forma specifica del ricorrente
la valutazione dell’eventuale “interesse economico”, che giustificherebbe alla luce della Direttiva 66/2007, la conservazione dell’accordo negoziale, non osta alla caducazione posto che il contratto è rimasto sostanzialmente ineseguito ed una nuova procedura di aggiudicazione è già stata conclusa.
Esaurito l’esame delle domande demolitorie degli atti di gara, occorre trattare la questione afferente alla validità del contratto già stipulato: come statuito dalla stessa Corte di Cassazione, la questione della permanenza degli effetti del contratto stipulato il 16.4.2009 tra la Controinteressata Costruzioni e il Comune di Martano a seguito dell’aggiudicazione n. 48/2009 annullata con la sentenza parziale Tar Lecce n. 2108/2009 appartiene alla cognizione di questo giudice.
La necessità di un’interpretazione orientata costituzionalmente e quindi comunitariamente (art. 117 Cost.) delle norme di riparto della giurisdizione - alla luce della sopravvenuta Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 n. 66, relativa al "miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici", i cui principi avrebbero dovuti essere trasposti nel nostro ordinamento interno entro il 20 dicembre 2009 - sin dalla data di entrata in vigore di essa richiede, per le gare bandite dopo l’entrata in vigore della Direttiva, l'esame congiunto della domanda di invalidità dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso, prima o dopo la decisione del giudice adito, in ragione dei principi di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo affermati dalla Costituzione in via generale e dall’ordinamento comunitario in tema di appalti.
In ragione della propria competenza, il Collegio dichiara caducato il contratto di appalto stipulato il 16.4.2009 rep. 528 tra la Controinteressata Costruzioni e il Comune di Martano.
Non è pertinente il richiamo effettuato dalla Controinteressata Costruzioni alla L. 2/2009, relativa ai progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, “ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale”; per tali progetti è intervenuta una modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo in base alla quale l’annullamento degli atti di gara non può comportare la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato ma solo la corresponsione del risarcimento per equivalente.
Il progetto oggetto del presente appalto non è, tuttavia, sottoposto a tale disciplina per evidente carenza del requisito formale previsto ex lege; infatti tali progetti - quando come nel caso di specie siano di competenza regionale - devono essere specificamente individuati, per espressa disposizione di legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che nella fattispecie non sussiste.
L’illegittima aggiudicazione costituisce vizio radicale del detto contratto e ne comporta la caducazione ai fini della reintegrazione in forma specifica del ricorrente Eredi Ricorrente Srl, che aspira all’aggiudicazione in proprio favore; la valutazione dell’eventuale “interesse economico”, che giustificherebbe alla luce della Direttiva 66/2007, la conservazione dell’accordo negoziale, non osta alla caducazione posto che il contratto è rimasto sostanzialmente ineseguito ed una nuova procedura di aggiudicazione è già stata conclusa.
Non sono dunque ravvisabili ostacoli al ristoro in forma specifica della Eredi Ricorrente srl, attraverso la caducazione del contratto di appalto .
Per le ragioni che precedono, il Collegio pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe dichiara la caducazione del contratto stipulato in data 16.4.2009 rep. 528 stipulato dalla Controinteressata Costruzioni srl e il Comune di Martano. Respinto il ricorso incidentale integrato da motivi aggiunti proposto dalla Controinteressata Costruzioni srl.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1129 del 12 maggio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce