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L’elemento soggettivo dell’illecito è asseverato dalla violazione delle uniche norme tecniche

Pubblicato il 30/03/2010
Pubblicato in: Sentenze

L’elemento soggettivo dell’illecito è asseverato dalla violazione delle uniche norme tecniche cui obbediva la procedura d’aggiudicazione dell’appalto a cottimo fiduciario che la stessa amministrazione si era data.

Lamenta infatti la ricorrente che proprio per osservare i più stringenti criteri di sicurezza degli impianti d’illuminazione decorativa imposti dalla normativa CE, ha affrontato ingenti costi per dotarsi degli apparati tecnici richiesti.

Sicché il rispetto della disciplina tecnica di settore riflettendosi nella quantificazione dell’offerta economica, per garantire la par condicio e, usando una locuzione assurta a vero e proprio neologismo dell’evidenza pubblica, la competitività “nel mercato e per il mercato”, deve essere realmente accertata prima d’aggiudicare l’appalto.

In definitiva risulta violata la prescrizione tecnica imposta dall’amministrazione per poter partecipare alla gara officiosa, posto che, come espressamente riconosciuto nelle memorie depositate in giudizio, “la conformità CEE era ed è condizione imprescindibile per partecipare alla gara”. _Non vale in contrario sostenere che in capo alla stazione appaltante non gravava alcun obbligo di richiedere le certificazioni CE, essendo sufficiente, alla stregua della lettera d’invito, la dichiarazione giurata della ditta partecipante sulla conformità di quanto offerto alla normativa in discorso._La dichiarazione giurata, con riferimento a requisiti tecnici di sicurezza imposti dalla disciplina CE, ha la funzione di snellire e semplificare la presentazione dell’offerta tecnica, ma non esonera affatto la committente dalla successiva necessaria verifica, prima d’aggiudicare l’appalto, della conformità e reale corrispondenza di quanto effettivamente offerto agli standards minimi di sicurezza prescritti dalla normativa specifica._Standards che, è bene sottolineare, conformano anche l’offerta economica.

Quanto alla lesione della posizione giuridica soggettiva sostanziale, la ricorrente, unica altra partecipante alla gara ufficiosa, disponendo degli apparati e requisiti tecnici richiesti dalla normativa qui richiamata, alla stregua di un giudizio di prognosi postuma improntato a ragionevolezza, avrebbe dovuto essere l’aggiudicataria dell’appalto.

Peraltro, non trovando alcuna corrispondenza probatoria le poste di danno indicate dalla ricorrente, il danno risarcibile va quantificato in misura percentuale al 5 % dell’importo a base d’asta come ribassato dalla sua offerta.
Al criterio del parametro del 10% che in via presuntiva concorre a determinare il quantum, va infatti detratto l’aliunde perceptum che ragionevolmente la ditta nel periodo natalizio, particolarmente propizio alle iniziative imprenditoriali in oggetto, in coincidenza temporale con l’appalto non eseguito, ha potuto comunque ottenere per gli addobbi di illuminazione richiesti nelle altre località turistiche rivierasche.
Su detto importo vanno separatamente calcolati interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo: i primi computati non sul capitale rivalutato dalla data dell’illecito ma sulla somma frazionata tenuto conto progressivamente di ogni incremento nominale nel tempo del controvalore.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1213 del 22  marzo 2010 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

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