Legittimo ritiro dell’aggiudicazione provvisoria per la prossimità del concorrente ad ambienti della criminalità organizzata
I collegamenti societari ed i soggetti coinvolti nell’indagine offrono quell’indice di permeabilità mafiosa sufficiente, secondo la consolidata, soprarichiamata giurisprudenza, a sostenere un giudizio sfavorevole in sede di informativa prefettizia.
Quanto alle censure avverso il provvedimento dell’amministrazione appaltante si tenga conto che questo ultimo costituisce una ragionevole determinazione presa sulla base delle risultanze emerse dall’istruttoria, con particolare riferimento alle acquisizioni sugli accertamenti antimafia disposti dalla Prefettura la quale restringe significativamente gli spazi di determinazione discrezionale della ammissione o meno alla gara pubblica di soggetti rispetto ai quali sussistono pericoli di contiguità con la delinquenza organizzata.
Assume la appellante che la sentenza del primo giudice, nei vari passaggi motivazionali ed in specie in quello riferito all’arresto del presidente del consiglio di sorveglianza per concorso in ricettazione e riciclaggio al fine di favorire la organizzazione mafiosa dei “***” ed in quello riferito alla società ALFA, consorziata della appellante, di proprietà dell’avvocato C. Cipriano, sarebbe illogica ed immotivata. In particolare per l'appellante gli elementi acquisiti dalla Prefettura non sarebbero sufficienti a configurare il tentativo di infiltrazioni mafiose e giustificare quindi il ritiro della aggiudicazione provvisoria già disposta nei confronti della società Ricorrente.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
L’appello tuttavia non merita accoglimento.
La giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo che la misura interdittiva prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell'attività di impresa ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per così dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, n. 901 del 17 febbraio 2009; n. 364 del 30 gennaio 2007; Sez. V, n. 2796 del 30 maggio 2005).
Infatti il giudizio dell’autorità si collega ad un'ampia sfera di discrezionalità dell'Autorità cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal ripetuto art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 con l’effetto che il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell'assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 901/2009 cit.).
D’altro canto l'esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più efficace, e dunque anche nel caso in cui sussistano semplici elementi indiziari, non esclude che la determinazione prefettizia, che disponga l'interruzione di rapporti tra P.A. e società su cui grava (o su cui gravi anche solo il sospetto) l'esistenza di cause interdittive, pur se espressione di un ampia discrezionalità, non possa essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della sua logicità e dell'accertamento dei fatti rilevanti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1056 del 7 marzo 2007).
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7260 dell’ 1 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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