LEGITTIMA RESCISSIONE CONTRATTUALE PER FORNITURA SERVIZIO DI REFEZIONE-INFORMATIVA ANTIMAFIA.
Così come esente da censure è, infine, la determinazione di risoluzione del contratto (con escussione della relativa cauzione definitiva) in essere tra il Comune intimato e la società appellante che su tale informativa è stata, in tale quadro, dovutamente basata.
La valutazione discrezionale alla base dell'informativa prefettìzia impugnata resiste quindi, alla luce degli elementi acquisiti all’atto della sua adozione, al vaglio di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, unico possibile da parte del giudice, sussistendo i fattori induttivi della non manifesta infondatezza della possibilità di esposizione dei comportamenti e delle scelte della società in questione ad infiltrazioni, sulla scorta degli elementi e conclusioni prospettate dalle forze dell'ordine, a loro volta esenti da siffatte censure.
Il Collegio giudica opportuno richiamare in via preliminare gli indirizzi in materia di informative prefettizie, di cui agli articoli 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998, definiti dalla giurisprudenza per assicurare il delicato equilibrio tra l'osservanza dei principi costituzionali della presunzione di innocenza e della libertà dell' iniziativa economica privata, da un lato, e la conduzione della più efficace azione di contrasto della criminalità organizzata, dall’altro.
Secondo tali indirizzi:
-le informative devono fondarsi su elementi di fatto che, in quanto aventi carattere sintomatico ed indiziante, denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, da valutarsi sulla base di un esame complessivo degli elementi raccolti non essendo sufficiente la verifica di uno solo di essi (Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362; Sez. V, 27 maggio 2008, n. 2512);
-si richiede quindi un attendibile "giudizio di possibilità" "secondo la nozione di pericolo" (Sez. VI: 25 dicembre 2008, n. 5780; 11 settembre 2001, n. 4724), per il quale non occorre "che sia provata l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato" (Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3090; Sez. VI: 12 novembre 2008, n. 5665; 17 marzo 2010, n.1559), con un accertamento, perciò, di grado inferiore e diverso da quello richiesto per I'individuazione di responsabilità penali (Sez. VI, l febbraio 2007, n. 413; Sez. IV, n. 7362 del 2004, cit.);
-da ciò i limiti del sindacato giurisdizionale "esercitabile solo nei casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti”, nel cui ambito è da riscontrare se la valutazione del Prefetto sia sorretta "da uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali" (Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3273; Sez. VI, n. 1559 del 2010 cit.);
-non si applica l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con la connessa partecipazione procedimentale, poiché il "carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l’accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalità organizzata, in uno con i particolari interessi pubbici coinvolti e la connessa riservatezza consentono di ravvisare in re ipsa quelle esigenze di celerità che giustificano l'omissione della comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7" (Sez. V, n. 3090 del 2008 cit.; Sez.VI: 23 giugno 2008, n. 3155; 29 febbraio 2008, n. 756; 5 giugno 2006, n.3337);
-è sufficiente, infine, la motivazione per relationem (Sez. VI: n. 3155 del 2008, cit.; n. 4724 del 2001, cit.).
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2223 del 21 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di stato
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