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legittima la valorizzazione delle esperienze pregresse dei partecipanti alla gara

Pubblicato il 03/05/2010
Pubblicato in: Sentenze

legittima la valorizzazione – da parte dell’amministrazione - delle esperienze pregresse dei partecipanti alla gara, ma in un quadro tale da non menomare la tutela di libertà di concorrenza e la par condicio dei partecipanti.

Si è così ritenuto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, esprime una realtà composita, in cui all'elemento quantitativo, si aggiunge quello qualitativo, valutabile anche in funzione della migliore affidabilità del servizio ai fini di considerare in concreto la qualità e l'affidabilità di quanto offerto, specialmente nei casi in cui venga preso in considerazione non soltanto il dato quantitativo (il volume d'affari delle partecipanti) ma anche quello qualitativo (qualità dei servizi svolti).

Ciò è conforme alla potestà delle amministrazioni individuata dall'art. 23 comma 6 del citato d.lg. n. 157 del 1995, come sostituito dall'art. 53 l. 1 marzo 2002 n. 39, di individuare i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi dell'offerta, volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare (nella specie, il disciplinare di gara enumerava nel quadro del servizio da affidare una complessa serie di prestazioni diverse dal mero servizio di uscierato, pulizia e guardiania, inerenti in parte alla fornitura al pubblico di stampati, informazioni e materiale illustrativo e didattico in parte al trasporto valori e all'effettuazione di operazioni bancarie e di versamento.


La rigidità del servizio era pertanto limitata ai soli aspetti retributivo-contrattuali - osservanza dei contratti nazionali e degli accordi locali di categoria - e permetteva pertanto di valorizzare la capacità del partecipante in ragione dell'esperienza pregressa maturata nello svolgimento di servizi analoghi e la sua affidabilità, la cui rilevanza soggettiva connota tuttora la guardiania nonostante il venir meno dell'autorizzazione di polizia per il suo esercizio)(Consiglio Stato , sez. V, 14 novembre 2006 , n. 6682).

Si legga anche

I requisiti possono essere più rigorosi rispetto a quelli della Legge

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è concorde nell’ammettere la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più rigorosi di quelli indicati nell’art. 14 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 purché non discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto e congrui rispetto alle regole proprie del settore

Merita di essere segnalata la decisione numero 6682  del 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato per l’importante principio in essa contenuto:

< D’altra parte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23 comma 1 lett. d) D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, esprime una realtà composita, in cui all'elemento quantitativo, si aggiunge quello qualitativo, valutabile anche in funzione della migliore affidabilità del servizio ai fini di considerare in concreto la qualità e l'affidabilità di quanto offerto, specialmente nei casi in cui venga preso in considerazione non soltanto il dato quantitativo (il volume d'affari delle partecipanti) ma anche quello qualitativo (qualità dei servizi svolti).

Siffatta conclusione appare del resto conforme alla potestà delle amministrazioni individuata dall’art. 23, co. 6 del D.Lgs. n. 157/1995, come sostituito dall’art. 53 della legge 1° marzo 2002, n. 39, di individuare i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi dell’offerta, volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare.>

In particolare, nella fattispecie sottoposta al Supremo Giudice amministrativo:

< Nella specie, il disciplinare di gara enumerava nel quadro del servizio da affidare una complessa serie di prestazioni diverse dal mero servizio di uscierato, pulizia e guardiania, inerenti in parte alla fornitura al pubblico di stampati, informazioni e materiale illustrativo e didattico in parte al trasporto valori e all’effettuazione di operazioni bancarie e di versamento. La rigidità del servizio era pertanto limitata ai soli aspetti retributivo-contrattuali (osservanza dei contratti nazionali e degli accordi locali di categoria) e permetteva pertanto di valorizzare la capacità del partecipante in ragione dell’esperienza pregressa maturata nello svolgimento di servizi analoghi e la sua affidabilità, la cui rilevanza soggettiva connota tuttora la guardiania nonostante il venir meno dell’autorizzazione di polizia per il suo esercizio.>

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2456 del 29 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

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