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l’effetto della falsa dichiarazione non potrà che essere quello della esclusione della impresa da tutte le gare per un periodo di tempo pari ad un anno

Pubblicato il 24/02/2010
Pubblicato in: Sentenze

l’effetto della falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso del casellario informatico non potrà che essere quello della esclusione della impresa da tutte le gare per un periodo di tempo pari ad un anno ai sensi dell’art. 38 lett. h) del codice degli appalti

Il casellario informatico assolve pertanto ad una importante funzione pubblicitaria, consentendo alle stazioni appaltanti di acquisire le notizie sulle imprese operanti nel mercato degli appalti pubblici ed accertare eventuali cause di esclusione come ad esempio, quella prevista dall’art. 38, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 (false dichiarazioni rese nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in ordine ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti).

in seguito alla valutazione discrezionale operata da una stazione appaltante circa la sussistenza di un’ipotesi di falsa dichiarazione, alla conseguente segnalazione all’Autorità e alla relativa annotazione disposta da quest’ultima nel casellario informatico, non residua alcuno spazio valutativo in capo alla distinta Amministrazione che, nell’ambito di una separata gara d’appalto, prende cognizione, mediante la consultazione del casellario, della annotazione attestante la falsa dichiarazione e che, per l’effetto, deve disporre l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006.

Presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 163/2006, in analogia a quanto previsto dall’art. 4 della L. 109/94), opera il casellario informatico delle imprese previsto dall’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del medesimo decreto e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell’art. 27, comma 2, D.P.R. 34/2000 vanno inseriti nel casellario informatico, tra l’altro, i provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti (lett. r), eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della L. 109/94, attualmente disciplinata dall’art. 48 D.Lgs. 163/2006 (lett. s) e tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario (lett. t).

L’art. 27, comma 5, del D.P.R. 34/2000 prevede inoltre che “I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici”.

La Ricorrente ha avanzato istanza di ammissione per n. 13 lotti dichiarando di non essere incorsa nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, “di non aver reso, nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara” (cfr. istanza di ammissione, punto 9, lett. g).
1.2. Tuttavia, in seguito ad una verifica disposta dalla G.O.R.I. presso il casellario informatico delle imprese, era emerso che a carico della ricorrente figurava l’annotazione inserita in data 23 aprile 2008 dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in seguito ad una segnalazione disposta dal Comune di Cascina (PI) relativa ad un provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente nell’ambito di una distinta gara d’appalto.
In particolare, detto Comune segnalava che, nel corso della procedura indetta per l’affidamento di lavori di “restauro della facciata del cimitero vecchio di Cascina”, la Ricorrente si era presentata nella qualità di impresa ausiliaria della ditta CO.RE. Costruzioni e Restauri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 ed era incorsa nella causa di esclusione di cui all’art. 38 lett.i) del codice degli appalti: difatti, contrariamente a quanto dichiarato dall’impresa circa l’insussistenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, era emerso che la Ricorrente non risultava in regola con i versamenti di contributi nei confronti della Cassa Edile alla data dell’11 ottobre 2007, giusta documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) del 24 ottobre 2007 rilasciato dallo sportello unico previdenziale per l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile della provincia di Perugia in data 23 novembre 2007.
Quindi la medesima stazione appaltante segnalava che “le autodichiarazioni rilasciate dalla Ricorrente per la partecipazione alla gara erano state rese scientemente false e di aver presentato denuncia all’Autorità giudiziaria”.
1.3. Considerato che alla luce di tale annotazione, risultava integrata la fattispecie di falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, primo comma, lett. h del D.Lgs. 163/2006), con i gravati provvedimenti del 10 e dell’11 novembre 2008 la G.O.R.I. ha rispettivamente:
- comunicato l’esclusione dalla menzionata procedura negoziata (deliberata dal seggio di gara nelle sedute del 6 e 7 novembre 2008), non risultando confermato il possesso del requisito generale di cui al punto 9, lett. g) del modulo “istanza di ammissione alla gara” (“non aver reso, nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara”);
- disposto la cancellazione della Ricorrente s.r.l. dall’albo dei propri fornitori poiché non più in possesso dei requisiti richiesti dal punto 6.1 del Regolamento di Qualificazione che richiamava la citata “dichiarazione requisiti di carattere generale” attestante appunto l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 lett. h) del codice degli appalti.
Infine, con nota del 24 novembre 2008 la G.O.R.I. ha provveduto alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del provvedimento di esclusione per false dichiarazioni rese dalla Ricorrente s.r.l. che, per l’effetto, in data 20 marzo 2009 è stata formalmente iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Venendo all’esame del gravame proposto avverso la cancellazione della Ricorrente s.r.l. dall’albo dei fornitori della G.O.R.I. s.p.a., il Collegio rileva che i motivi di diritto articolati dalla ricorrente si fondano su un comune presupposto costituito dall’obbligo della stazione appaltante di valutare nel merito il presunto “mendacio” posto in essere dalla Ricorrente nella distinta procedura di gara nel momento in cui, dall’esame del casellario informatico, sono emerse false dichiarazioni rese “in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara”.
4.1. In particolare, con il primo motivo di gravame la Ricorrente ritiene che la stazione appaltante, dopo aver appreso dell’esistenza di un provvedimento di esclusione disposto da altra stazione appaltante in una separata gara d’appalto per false dichiarazioni relative all’insussistenza di “violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, avrebbe dovuto verificare la fondatezza e l’attualità dei dati in possesso dell’Osservatorio prima di procedere all’esclusione della ricorrente dall’albo dei fornitori.
4.2. Con il secondo motivo di ricoso, la ricorrente deduce inoltre l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto l’infrazione in materia contributiva rilevata dal Comune di Cascina nella distinta procedura difetta dei requisiti della “gravità” e “definitività” ai sensi dell’art. 38 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 (tenuto conto dell’importo non significativo di Euro 1.028,00 del debito contributivo) e, in ogni caso, l’impresa aveva provveduto a sanare la propria posizione nei confronti degli enti previdenziali, avendo la Ricorrente trasmesso all’Autorità la richiesta di rettifica dell’annotazione con nota dell’11 dicembre 2008 (corredata da copia dei pagamenti effettuati alle Casse Edili di Napoli e Perugia e del d.u.r.c. rilasciato dalla Cassa Edile di Napoli in data 10 novembre 2008).
4.3. Con la terza censura la Ricorrente rileva che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 lett. h) del codice degli appalti, richiamata dal punto 6.1 del Regolamento di Qualificazione e dalla relativa “dichiarazione requisiti di carattere generale”.
5. Le censure di parte ricorrente non hanno pregio.
A tale proposito, in relazione alla citata causa di esclusione, l’art. 38 prevede che l’elemento preclusivo alla partecipazione costituito dalle false dichiarazioni deve risultare “dai dati in possesso dell’Osservatorio”, e quindi dalle risultanze del Casellario informatico.
Tale esplicito richiamo è giustificato dalla circostanza che si tratta di informazioni conosciute dalla sola stazione appaltante che ne ha accertato i presupposti e, pertanto, rispetto ad altre Amministrazioni, il Casellario costituisce l’unico strumento idoneo ad accertarne la ricorrenza.
Con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di consultare il casellario informatico nel corso delle procedure di affidamento di contratti pubblici per l’individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.
5.1. In termini più generali, a differenza dei casi in cui la legge prescrive la segnalazione di determinati dati all’Osservatorio, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al se della comunicazione e al contenuto della stessa (ad esempio, stato di decozione di un’impresa), in altre ipotesi detta comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante, su dati opinabili: ciò accade, a titolo esemplificativo, nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni. Infatti in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, deve valutare se vi è o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità della dichiarazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4906 e 24 dicembre 2009 n. 8720).
Quindi la segnalazione circa la sussistenza di false dichiarazioni comporta una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante che deve all’uopo valutare se, ad esempio (come nel caso in questione), la società partecipante abbia falsamente attestato l’insussistenza di “violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” ai sensi dell’art. 38, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 a fronte di un d.u.r.c. che esclude la regolarità contributiva.
5.2. Ebbene, ritiene il Collegio che, in seguito alla valutazione discrezionale operata da una stazione appaltante circa la sussistenza di un’ipotesi di falsa dichiarazione, alla conseguente segnalazione all’Autorità e alla relativa annotazione disposta da quest’ultima nel casellario informatico, non residua alcuno spazio valutativo in capo alla distinta Amministrazione che, nell’ambito di una separata gara d’appalto, prende cognizione, mediante la consultazione del casellario, della annotazione attestante la falsa dichiarazione e che, per l’effetto, deve disporre l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 976 del 17 febbraio  2010 emessa dal Tar Campania, Napoli ed in particolare il seguente passaggio:

< Non risultano pertanto condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui, viceversa, la G.O.R.I. avrebbe dovuto accertare presso il Comune di Cascina l’effettiva sussistenza di violazioni in materia contributiva nelle quali sarebbe incorsa la Ricorrente nell’ambito della distinta procedura di gara. Invero, tale assunto è destituito di fondamento tenuto conto:
- del tenore letterale dell’art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che limita l’attività di accertamento della stazione appaltante alle false dichiarazioni risultanti dai “dati in possesso dell’Osservatorio”, limitando la verifica alla mera presa d’atto delle risultanze del casellario informatico;
- della funzione conoscitiva e di semplificazione procedurale svolta dal casellario informatico che risulterebbe altrimenti vanificata ove si ritenga di onerare le stazione appaltante del compito di verificare e sindacare nel merito le valutazioni discrezionali svolte dalla diversa Amministrazione che ha proceduto alla segnalazione nell’ambito della distinta gara d’appalto;
- del conseguente rallentamento delle procedure che conseguirebbe a tale opzione ermeneutica, in quanto, secondo l’opzione ermeneutica di parte ricorrente, la G.O.R.I. avrebbe dovuto accedere agli atti della gara indetta dal Comune di Cascina e ripercorrere l’istruttoria procedimentale che ha preceduto l’adozione del provvedimento di esclusione e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con inevitabili ricadute sui tempi di definizione della procedura di gara e con pregiudizio per il principio di semplificazione dell’azione amministrativa;
- della circostanza che, per effetto dell’interpretazione fornita dalla ricorrente e della natura discrezionale della valutazione svolta dalla stazione appaltante, una medesima dichiarazione in ordine al possesso del requisito generale di cui all’art. 38 lett. i) potrebbe essere considerata mendace dall’Amministrazione “segnalante” e genuina da altro ente appaltante, con conseguente vanificazione del principio di razionalizzazione del sistema.>

Ma vi è di più

<Dalle considerazioni esposte discende l’infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso in quanto, sussistendo le condizioni prescritte dall’art. 38 lett. h) del codice degli appalti (false dichiarazioni risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio), la G.O.R.I. ha legittimamente disposto la cancellazione dal proprio albo dei fornitori per venire meno del requisito di ordine generale di cui all’art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 richiamato nella “dichiarazione requisiti di carattere generale” sottoscritta dal legale rappresentante della Ricorrente il 24 settembre 2008.
6. Deve inoltre rilevarsi che, nel caso in esame, non risulta che l’atto presupposto dell’annotazione al casellario informatico (costituito dal provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune di Cascina nella quale è stata resa la falsa dichiarazione) sia stato impugnato in sede giurisdizionale e da tale circostanza non si può prescindere, come sembra fare la ricorrente nelle proprie argomentazioni, non potendo il Collegio valutare la legittimità di un provvedimento al quale l’interessata ha prestato sostanziale acquiescenza.
Pertanto, vanno disattese tutte le doglianze (dedotte con il secondo motivo di gravame) comunque volte, sostanzialmente, a contestare tale presupposto (insussistenza di violazioni contributive gravi e definitive ai sensi dell’art. 38 lett. i del D.Lgs. 163/2006) in quanto il giudizio del Tribunale può avere ad oggetto solo gli effetti che l’annotazione relativa alla falsa dichiarazione produce sulla procedura di gara in esame.>

Ma non solo

E’ infine infondato il motivo di gravame con cui la Ricorrente assume che la segnalazione all’Autorità e la conseguente annotazione non potevano essere disposti nel caso in questione, bensì solo per difetto dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
Sul punto è sufficiente richiamare l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2836) secondo cui l’obbligo di segnalazione, previsto per le falsità accertate a seguito del procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1-quater ed, attualmente, dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 (cfr. art. 27 lett. s del D.P.R. 34/2000), si estende anche ad ogni altra falsità che, messa a disposizione dell’Osservatorio da parte delle stazioni appaltanti, valga a realizzare in concreto la medesima situazione di fatto, dal punto di vista della tutela del bene giuridico messo in pericolo da siffatti comportamenti dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, che l’anzidetto procedimento di verifica mira ad accertare. Peraltro, a tale soluzione interpretativa si perviene anche sulla base della mera lettura dell’art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che fa riferimento a “false dichiarazioni (…) risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio” e dunque richiama tutti i dati e non solo quelli di cui alla menzionata lettera s) del comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000.
Giova peraltro ricordare che, anche di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che la segnalazione all’Autorità di vigilanza va fatta non solo nel caso di difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4606).

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 976 del 17 febbraio 2010 emessa dal Tar Campania, Napoli


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