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le sedute di una commissione di gara devono ispirarsi al principio di concentrazione e di...

Pubblicato il 01/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

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In base a piani principi, al fine di assicurare imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza all’azione amministrativa, le sedute di una commissione di gara devono ispirarsi al principio di concentrazione e di continuità .

In particolare, le operazioni di esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al precipuo fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione (Cons. St. Sez. VI, 16.11.2000, n.6128).

Il principio di continuità e di concentrazione della gara non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano l’espletamento delle operazioni in unica seduta (Cons. St. Sez. V, 18.11.2002, n. 63883.1.2002, n. 5).

Tra queste possono in effetti annoverarsi la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l’elevato numero delle offerte da giudicare .

In tali casi, tuttavia, l’esigenza di continuità impone comunque l’osservanza, nello svolgimento delle operazioni ,del minimo intervallo temporale tra una seduta e l’altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.

Nella specie la procedura di gara è illegittima sotto entrambi i profili.

Pur ammettendo, invero, le incertezze interpretative affrontate dalla Commissione in sede di esame della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle imprese concorrenti, risolte nel senso più favorevole ad un’ampia partecipazione nel corso della seconda seduta, nessuna plausibile giustificazione è stata fornita quanto al lungo ed inammissibile intervallo tra la terza e la quarta seduta (a distanza di ben quaranta giorni) in cui la Commissione ha proceduto , rispettivamente, all’apertura di tutte le offerte tecniche ed all’avvio del loro esame (13 maggio) ed al completamento dell’esame ed all’attribuzione di tutti i punteggi (23 giugno).

Per di più, nessuna garanzia emerge dagli atti di gara in ordine alla conservazione dei plichi durante tale lungo lasso di tempo tale da assicurarli da eventuali manomissioni, non essendovi traccia nel verbale della seduta del 13 maggio della chiusura adeguata dei plichi ovvero del loro affidamento ad un soggetto responsabile della loro custodia né in quello della seduta del 23 giugno della constatazione della loro integrità (per una fattispecie analoga cfr.Cons. St. Sez. V 21.5.2010 n. 3203).

La violazione dell’obbligo di adozione di misure organizzative in grado di garantire la genuinità della documentazione, rimessa ,nell’individuazione delle concrete modalità , alla discrezionalità della commissione giudicatrice (Cons. St. Sez. V, 2.9.2005, n. 4463), è nella specie corroborata dalla circostanza del ritrovamento in plico di altra concorrente della dichiarazione asseritamente tempestivamente presentata dalla Ricorrente Ambiente sull’amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione della gara.

Tale circostanza, unitamente alla dichiarazione contraddittoria del Comune sul punto, inducono il Collegio a condividere le considerazioni espresse dal giudice di primo grado che ha tratto da tale risultanza ulteriore indizio della violazione degli obblighi di conservazione dei documenti di gara.

Né può disconoscersi l’anomalia delle operazioni di gara anche in riferimento alla violazione del principio secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa (nella specie risultante dal verbale della seduta pubblica del 21 dicembre) sia che si tratti di documentazione afferente l’offerta tecnica (nella specie aperta nella seduta riservata del 13 maggio) in ossequio ai canoni di pubblicità e trasparenza nei pubblici appalti (Cons. St.Sez. VI, 22.4.2008, n. 1856).

Conclusivamente, gli appelli di Ricorrente Ambiente e del Comune di San Marco in Lamis vanno integralmente respinti. L’appello di Cultura Solidarietà sviluppo Onlus in parte va respinto ed in parte va dichiarato improcedibile così come improcedibili sono i motivi di appello incidentale proposti da Controinteressata.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8155 del 23 novembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

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