Le ragioni di pubblico interesse sono analiticamente e puntualmente elencate
Le ragioni di pubblico interesse poste a fondamento della determinazione adottata in autotutela sono analiticamente e puntualmente elencate
la motivazione si sofferma anche sulla comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati dei destinatari, alla luce degli inadempimenti riscontrati;
l’atto non manca, infine, di trattenersi sulla ragionevolezza del termine d’esercizio del potere di autotutela, rimarcando che il nuovo contratto, alla data della sua sospensione, aveva ancora una durata residuale pari a più della sua metà e che gran parte delle opere di cui alla proroga non risultavano ancora eseguite.
Non sussiste, dunque, alcun vizio di motivazione, mentre, quanto ai presupposti dell’annullamento in autotutela, da un lato, il diverso apprezzamento della consistenza dell’interesse pubblico ad opera della ricorrente, in senso contrario al giudizio dell’amministrazione, è valutazione che impinge nel merito, dall’altro, la ragionevolezza del termine per l’annullamento d’ufficio, che costituisce limite posto a tutela del legittimo affidamento del destinatario del provvedimento favorevole sull’avvenuto consolidamento della propria posizione giuridica, non può essere valutata in astratto, ma in rapporto al provvedimento cui si riferisce, tenendo conto innanzitutto se esso sia stato eseguito in tutto od in parte e se abbia esaurito i suoi effetti: laddove nel caso di specie, con affermazione che non è stata contraddetta in giudizio, l’amministrazione, come si è detto, ha rimarcato che gran parte delle opere di cui alla proroga disposta con il provvedimento annullato in autotutela non erano state ancora eseguite e che la stessa proroga non era ancora trascorsa neppure per metà, il che vale ad escludere la irragionevolezza dell’annullamento.
Con un terzo motivo di ricorso, la RICORRENTE sostiene infine che l’amministrazione non avrebbe avuto il potere di annullare un rapporto contrattuale paritetico quale sarebbe la convenzione aggiuntiva.
Il motivo è infondato, poiché l’inscindibile legame tra il provvedimento di concessione e gestione e la convenzione attuativa, che non ha reale autonomia come fonte negoziale del rapporto tra le parti stipulanti, non consente che quest’ultima possa sopravvivere alla caducazione del provvedimento cui essa accede.
Dal rigetto dei precedenti motivi di gravame consegue anche il rigetto della pretesa risarcitoria, non essendo dimostrata l’ingiustizia del danno lamentato dalla ricorrente.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 16862 del 20 luglio 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli