Le operazioni di gara possono concludersi in venti giorni
La possibilità di deroga al principio di pubblicità ha trovato in giurisprudenza ripetuta affermazione in ordine a procedure concorsuali, quale quella di specie, di affidamento dell’ appalto secondo il criterio selettivo dell’ offerta più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 846 del 14 febbraio 2002; Sez. V, n. 2235 del 14 aprile 2000; n. 4577 del 23 agosto 2000).
L’ utilizzo di mezzi informatici (format e check list) per la valutazione delle offerte, non configura l’ introduzione di nuovi criteri di massima a modifica di quelli previsti del bando, ma integra ad uno mero strumento tecnico a supporto dell’ attività di giudizio della commissione di gara.
Il completamento delle operazioni di gara nell’ arco di venti giorni non si configura sproporzionato sul piano temporale e tale da introdurre, in via sintomatico, profili di eccesso di potere per l’ inosservanza della regola di continuità degli adempimenti della commissione.
A cura di Sonia Lazzini
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